Attenuanti generiche: i limiti del riconoscimento legale
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma la loro concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il comportamento dell’imputato deve essere valutato globalmente, senza che singoli atti processuali possano garantire benefici certi.
Il caso delle attenuanti generiche in Cassazione
Analisi dei fatti
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza di una Corte d’Appello, lamentando esclusivamente il diniego delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva che la disponibilità del soggetto a sottoporsi a interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria dovesse essere interpretata come un segnale di collaborazione meritevole di uno sconto di pena. Tuttavia, i giudici di merito avevano già escluso tale possibilità, evidenziando la gravità della condotta e l’intensità dell’elemento soggettivo.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha confermato la linea dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che la motivazione fornita nel grado precedente era logica e coerente con le risultanze processuali. Non è emerso alcun elemento di segno positivo tale da giustificare l’applicazione delle attenuanti, rendendo la scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non può derivare unicamente dalla scelta difensiva di rispondere alle domande degli inquirenti. Tale condotta, pur legittima, non implica necessariamente un ravvedimento o una postura processuale positiva. I giudici hanno posto l’accento sull’intensità del dolo, ovvero la determinazione criminale mostrata dal soggetto, che è stata ritenuta incompatibile con la concessione di benefici. La sentenza impugnata ha correttamente analizzato le deduzioni difensive, smentendo che l’atteggiamento dell’imputato fosse tale da meritare una riduzione della sanzione. La mancanza di elementi positivi prevalenti rispetto alla gravità del fatto rende la motivazione del diniego del tutto immune da vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che le attenuanti generiche richiedono una valutazione di merito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti, purché adeguatamente motivata. La collaborazione meramente formale o parziale non è sufficiente a scalfire un quadro di colpevolezza caratterizzato da una forte volontà criminale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Basta sottoporsi a interrogatorio per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Cassazione ha stabilito che la semplice scelta di rispondere alle domande della polizia giudiziaria non garantisce automaticamente una riduzione della pena.
Cosa valuta il giudice per concedere le attenuanti generiche?
Il giudice analizza il comportamento complessivo dell’imputato, l’intensità del dolo e la gravità del fatto, non limitandosi a singoli atti processuali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46979 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46979 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di Cata:do NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato’, ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata afferente mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche risulta a:Vevidenza smentita dalla sentenza impugnata che sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motvazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive sul punto (avendo affrontato i temi prospettati dall’appello sul smentendo in particolare !a positività dell’attegoiannento processuale, di certo non ricavab unicamente dalla scelta di sottoporsi ad interrogatorio innanzi alla PG, e sottolineando, nel cor complessivo della motivazione, ‘intensità del dolo che ha colorato la condotta a giudizio), c da rendere la relativa scelta di merito non censurabile in sede di legittimità:
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna ii ricorrente a padamento RAGIONE_SOCIALE spese ( i processuali e della somma di Euro tremila in favore dela RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 27 ottobre 2023. GLYPH