Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della discrezionalità del giudice penale. Spesso, tuttavia, si confonde la possibilità di richiedere una riduzione della pena con il diritto automatico a ottenerla. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente gli elementi a favore del ricorrente, necessari per ottenere una mitigazione della sanzione.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come il motivo di censura fosse in diretto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti fornito indicazioni puntuali e analitiche per giustificare il diniego delle attenuanti, rendendo la decisione solida e coerente sotto il profilo logico-giuridico.
Limiti del sindacato di legittimità
La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito. Se tale valutazione è sorretta da una motivazione esente da vizi logici e fondata sugli atti del processo, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso che si limita a sollecitare una diversa lettura dei fatti è destinato inevitabilmente a essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già ampiamente argomentato le ragioni del diniego, basandosi su elementi fattuali specifici contenuti nel fascicolo processuale. Quando la motivazione del provvedimento impugnato è “al riparo da censure”, ovvero è completa e razionale, il giudice di legittimità non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice precedente. L’inammissibilità deriva quindi dal tentativo del ricorrente di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, cosa non consentita dal nostro ordinamento.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte comportano pesanti ricadute per il ricorrente. Oltre al rigetto definitivo delle istanze difensive, l’ordinanza dispone, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa prima di adire la Suprema Corte, specialmente quando il nodo del contendere riguarda valutazioni discrezionali già ampiamente motivate nei gradi precedenti.
Si possono sempre contestare le attenuanti generiche in Cassazione?
No, è possibile contestarle solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Qual è il compito della Cassazione riguardo alle attenuanti?
La Cassazione non valuta i fatti, ma verifica solo che il giudice di merito abbia spiegato in modo logico e corretto le ragioni della sua scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46965 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46965 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 044INCO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
si letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la settenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivi di censura contrasta il manc riconoscimento delle generiche, puntualmente argomentato dalla Corte del merito con indicazioni ( si veda pag 8 , II capoverso) che portano la relativa valutazione di merito al riparo da cen prospettabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.