Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51031 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto al motivo attinente la mancata concessione delle attenuanti generiche, che nella sentenza di primo grado si faceva esplicito riferimento -nella parte di motivazione attinente al trattamento sanzioNOMErioalla mancanza di ragioni per concederle, di tal che si può ritenere che implicitamente la Corte nel confermare la decisione abbia condiviso tale valutazione, anche alla luce del fatto che la relativa richiesta era enunciata in modo del tutto generico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023