Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un passaggio cruciale nel processo penale, poiché permette di adeguare la pena alla reale entità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, contestare il loro diniego davanti alla Corte di Cassazione richiede una tecnica redazionale specifica, pena l’inammissibilità del ricorso.
Il caso in esame
Una cittadina ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il diniego fosse ingiustificato, ma la Suprema Corte ha analizzato la struttura del ricorso giungendo a conclusioni rigorose.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso non può limitarsi a una mera ripetizione di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. Quando la Corte d’Appello fornisce una motivazione adeguata, logica e priva di vizi manifesti, il ricorrente ha l’onere di individuare errori specifici nel ragionamento del giudice, non potendo sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura generica dei motivi addotti. È stato rilevato che l’atto di impugnazione era meramente riproduttivo delle censure già vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. Secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca di specificità o quando si limita a criticare la valutazione di merito operata dal giudice senza dimostrare una reale violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo coerente le ragioni del diniego, rendendo il nuovo ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma che la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o generici comporta non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche un aggravio economico per la parte che ha attivato inutilmente la macchina giudiziaria senza i presupposti di legge.
Perché un ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza evidenziare nuovi errori logici o giuridici.
Cosa succede se la Cassazione rigetta il ricorso per inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Il giudice è obbligato a concedere sempre le attenuanti generiche?
No, il giudice ha il potere discrezionale di concederle o negarle, purché fornisca una motivazione logica e coerente basata sugli elementi del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50641 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo della medesima censura concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata e non manifestamente illogica (si veda pagina 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.