Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti dell’impugnazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel diritto penale, specialmente in relazione ai reati di spaccio di lieve entità. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sull’inammissibilità di ricorsi che si limitano a riproporre censure già ampiamente vagliate nei gradi di merito, senza offrire nuovi spunti di legittimità.
Il caso in esame
Un soggetto era stato condannato per violazione dell’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti e contestando l’aumento di pena applicato per la continuazione tra più episodi di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. La questione centrale riguardava la possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite basato sulla condotta complessiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate erano puramente riproduttive di motivi già esaminati e correttamente respinti in secondo grado. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e coerente per negare le attenuanti generiche. La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione tra reati legati a diverse tipologie di droga, è risultata immune da vizi logici. I giudici di appello avevano già considerato correttamente l’esclusione della recidiva, ritenendo tuttavia che gli elementi oggettivi del reato non permettessero un’ulteriore riduzione della sanzione. La riproposizione di argomenti già confutati rende il ricorso privo della specificità necessaria per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito. Se le motivazioni della Corte d’Appello sono complete e prive di contraddizioni, la semplice riproposizione delle stesse critiche porta inevitabilmente all’inammissibilità. Per chi affronta procedimenti penali, è fondamentale che la strategia difensiva in sede di legittimità si concentri su vizi di legge specifici e violazioni procedurali, piuttosto che sulla mera richiesta di una valutazione dei fatti più favorevole. La condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la necessità di impugnazioni fondate e tecnicamente solide.
Quando il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono identici a quelli già discussi e risolti correttamente nei precedenti gradi di giudizio, senza apportare nuove critiche di legittimità.
Cosa sono le attenuanti generiche nel reato di spaccio?
Sono riduzioni di pena che il giudice può concedere valutando elementi come la condotta del reo o la scarsa gravità del fatto, non previsti specificamente da altre norme.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49096 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49096 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.PR 309/1990. La misura dell’aumento di pena per la continuazione tra reati – in relazione alla detenzione di diverse tipologie di stupefacenti – è stata correttamente argomentata, previa esclusione della recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023