Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un passaggio cruciale nella determinazione della pena. Tuttavia, la possibilità di contestare in sede di legittimità il mancato riconoscimento di tali benefici è strettamente legata alla specificità dei motivi di ricorso e alla tenuta logica della sentenza impugnata.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di primo grado, negando l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale. La difesa lamentava una valutazione errata da parte dei giudici di merito, ritenendo che non fossero stati considerati adeguatamente gli elementi a favore del reo.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, rilevando immediatamente un profilo di inammissibilità. La doglianza sollevata dalla difesa è stata giudicata manifestamente generica, in quanto non indicava con precisione quali fossero i vizi logici o giuridici della sentenza di appello. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la motivazione del giudice territoriale appare coerente.
Il rigetto e le sanzioni pecuniarie
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato rigorosamente le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi promuove ricorsi privi di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello non presentava alcuna violazione di legge. Al contrario, il provvedimento impugnato risultava sorretto da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive presentate durante il processo. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale del diniego delle attenuanti generiche, tale valutazione diventa insindacabile in Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che per ottenere una revisione della pena basata sulle attenuanti generiche è necessario che la difesa formuli motivi estremamente specifici e circostanziati. La semplice riproposizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, senza evidenziare un reale vizio logico della sentenza, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità e a pesanti sanzioni pecuniarie. La stabilità delle decisioni di merito viene così preservata qualora la motivazione sia immune da vizi logici evidenti.
Cosa accade se il ricorso per le attenuanti generiche è troppo vago?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo comporta l’impossibilità di riesaminare il caso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il ruolo della Cassazione riguardo alle attenuanti?
La Cassazione non valuta se le attenuanti debbano essere concesse o meno nel merito, ma controlla solo che la motivazione del giudice che le ha negate sia logica, completa e rispettosa della legge.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali ordinarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6995 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6995 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; …/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettatain termini d evidente genericità, attiene al diniego delle generiche quando, di contro, la sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, appare sorretta da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.