Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8966 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8966 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato e meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in linea co i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 241 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01), ha congruamente assolto all’onere argomentativo in punto di diniego delle suddette attenuanti (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), individuando quali ragioni ostative: l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, i precedenti penali dell’imputato, nonché il carattere meramente utilitaristico della sua confessione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.