Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel determinare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che ne guidano la concessione o il diniego, e soprattutto i limiti entro cui è possibile contestare tale decisione in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché basato su argomentazioni generiche e volto a ottenere un riesame del merito non consentito.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
La vicenda processuale ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur infliggendo il minimo della pena, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la sua scelta di non applicare la riduzione di pena.
La Valutazione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità. L’impugnazione, infatti, si limitava a sollecitare, in termini generici, un nuovo apprezzamento dei fatti, cercando di sovrapporre una propria valutazione a quella, tutt’altro che illogica, del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove rivalutare le prove, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il Ruolo dei Precedenti Penali e della Capacità a Delinquere
Il punto centrale della decisione della Corte d’Appello, avallata dalla Cassazione, risiede nella valutazione della personalità dell’imputato. La negazione delle attenuanti generiche non era basata solo sull’assenza di elementi favorevoli, ma anche e soprattutto sulla “elevata capacità a delinquere” del soggetto. Questo giudizio negativo era stato desunto in modo logico dai numerosi precedenti penali a suo carico. Secondo la Corte, tali precedenti non sono un mero dato anagrafico, ma un indicatore concreto della propensione a infrangere la legge, un fattore che gioca un ruolo cruciale nella valutazione della meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello “plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico”. La motivazione della sentenza di secondo grado era solida e ben ancorata ai criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che guida il giudice nella commisurazione della pena. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso dell’imputato è apparso come un tentativo sterile di rimettere in discussione il giudizio di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per ottenere una revisione della decisione sulle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente lamentare un disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La presenza di precedenti penali, soprattutto se numerosi, costituisce un valido e robusto argomento per negare le attenuanti, in quanto elemento sintomatico di una personalità non meritevole del trattamento di favore previsto dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione del giudice, in quanto la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti.
I precedenti penali possono giustificare da soli il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la sentenza, i plurimi precedenti penali sono un elemento valido per desumere un’elevata capacità a delinquere dell’imputato e, di conseguenza, per negare la concessione delle attenuanti generiche, anche in assenza di altri elementi sfavorevoli.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48217 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48217 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, per violazione deg artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazio trattamento sanzioNOMErio, non supera il vaglio di inammissibilità perché solle per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a que tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fat ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegar circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli anche la elevata capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai plu precedenti penali, ed ha inflitto il minimo della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.