Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
L’ordinanza n. 48209/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena. Spesso, la difesa tenta di ottenere uno sconto di pena appellandosi a queste circostanze, ma quando il ricorso si limita a proporre una valutazione diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Questo caso dimostra come la Corte Suprema non sia una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità, con compiti ben precisi.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado, presentava appello, contestando il trattamento sanzionatorio ricevuto. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 19 gennaio 2023, confermava sostanzialmente la valutazione di colpevolezza e negava la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 62-bis e 133 del codice penale, nonché un vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato elementi a suo favore, limitandosi a motivazioni generiche per giustificare sia il diniego delle attenuanti sia l’entità della pena.
L’importanza delle attenuanti generiche nel sistema sanzionatorio
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, consentono al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo, tenendo conto di elementi non previsti come attenuanti comuni. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della personalità del colpevole. Il giudice deve motivare sia la concessione che il diniego, ma non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che indichi le ragioni che ritiene decisive.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dall’imputato non superava il cosiddetto “vaglio di inammissibilità” perché non denunciava un reale vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso si limitava a sollecitare “nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito”.
La Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. Il diniego delle attenuanti generiche non si basava solo sull’assenza di elementi favorevoli, ma anche su elementi negativi concreti: la particolare gravità della condotta e l’elevata pericolosità sociale del condannato. Anche la dosimetria della pena, pur essendo stata ridotta rispetto al primo grado, era stata giustificata in modo plausibile, tenendo conto di tutti i criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale, come l’offensività del comportamento. In sostanza, il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta delle sue scelte, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni: cosa ci insegna questa ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di primo e secondo grado. Per ottenere l’annullamento di una sentenza per vizi legati alle attenuanti generiche o alla dosimetria della pena, è necessario dimostrare un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o carente. Un ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati, senza individuare specifici vizi di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del suo ricorso.
Un ricorso in Cassazione può contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si evidenzia un vizio di legittimità, come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria da parte del giudice di merito. Non è sufficiente chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti non solo per l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma anche sulla base di elementi negativi concreti, come la particolare gravità della condotta e l’elevata pericolosità sociale del condannato, come specificato in questa ordinanza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48209 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48209 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, per violazione degli artt. 27. Comma 3, Cost., 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzioNOMErio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta e la elevata pericolosità sociale del condanNOME, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro non distante dal minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con l’offensivit della condotta, tenendo presente tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.