Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale, affidato alla discrezionalità del giudice. Tuttavia, questa discrezionalità non è insindacabile. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro il diniego di tali circostanze, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto: La Contestazione del Trattamento Sanzionatorio
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 62-bis (attenuanti generiche) e 133 (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) del codice penale, oltre a un vizio di motivazione. In sostanza, egli contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche e la conseguente dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
Il ricorso, tuttavia, non individuava specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento della Corte territoriale. Si limitava, piuttosto, a sollecitare un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti, proponendo una valutazione alternativa a quella, del tutto legittima, operata dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
L’Inammissibilità per Genericità del Motivo
Il primo punto cruciale evidenziato dalla Corte è che il motivo di ricorso non superava il vaglio di ammissibilità. L’imputato, infatti, chiedeva alla Cassazione di “sovrapporre” una propria valutazione a quella, tutt’altro che illogica, del giudice del merito. Un’istanza di questo tipo è per sua natura inammissibile, poiché esula dalle funzioni della Corte di legittimità.
La Logicità della Motivazione del Giudice di Merito
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente valida. I giudici di secondo grado avevano giustificato il diniego delle attenuanti generiche non solo con l’assenza di elementi favorevoli, ma anche con la “particolare gravità della condotta”. Analogamente, la quantificazione della pena era stata motivata in base all'”offensività della condotta”, tenendo conto di tutti i criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale. Peraltro, la pena era già stata ridotta rispetto al primo grado e si attestava su livelli prossimi al minimo edittale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza ribadiscono che il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale. La Corte d’Appello ha fornito argomentazioni “plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico”. La decisione di negare le attenuanti e di commisurare la pena in un certo modo era basata su elementi concreti (la gravità e l’offensività del fatto), rendendo la motivazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità. Contestare tale valutazione senza evidenziare una manifesta illogicità o una violazione di legge si traduce in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente la dosimetria della pena o il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente esprimere il proprio dissenso. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata da un’illogicità manifesta, da una contraddizione insanabile o da un errore di diritto. In assenza di tali vizi, il ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa delle circostanze di fatto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con la pena inflitta?
No, il ricorso non può essere una semplice richiesta di riconsiderare la pena. Deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice, non una mera divergenza di valutazione discrezionale.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte d’Appello le ha negate non solo per l’assenza di elementi favorevoli all’imputato, ma anche in considerazione della particolare gravità e offensività della condotta, fornendo una motivazione ritenuta logica e sufficiente dalla Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per genericità?
Significa che i motivi del ricorso si limitano a criticare la decisione in modo vago, senza individuare precisi vizi di legge o di motivazione, ma chiedendo di fatto una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48194 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità, perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con l’offensività della condotta, tenendo presente tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.