Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena rappresentano due snodi cruciali nel processo penale, capaci di incidere significativamente sull’entità della sanzione finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini entro cui è possibile contestare in sede di legittimità il diniego di tali benefici, sottolineando l’importanza della coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato sia in primo grado che in appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, attraverso il proprio difensore, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando, con un unico motivo, la carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello di Roma. Nello specifico, la difesa contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma si concentra sulla validità formale e logica del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso non poteva essere accolto perché le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano infondate.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per le sue decisioni. Aveva negato le attenuanti generiche per “l’insussistenza di elementi da valorizzare in tal senso” e aveva rigettato la richiesta di sospensione della pena a causa di “elementi ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi favorevole”.
Secondo la Cassazione, questo percorso argomentativo, pur essendo sintetico, non è “manifestamente illogico”. Poiché la motivazione esiste ed è coerente, non può essere messa in discussione in sede di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso comporta, come conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare che la motivazione di quella valutazione è viziata da un’illogicità palese e manifesta. Per quanto riguarda le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, il cui riconoscimento è ampiamente discrezionale, diventa estremamente difficile ottenere un annullamento se il giudice ha espresso, anche in modo conciso, le ragioni del suo diniego. La decisione, quindi, serve da monito: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità concreti e non su un riesame del merito mascherato da carenza di motivazione.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
È possibile ricorrere solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, meramente apparente, oppure se è manifestamente illogica o contraddittoria. Non è possibile ricorrere per contestare la valutazione discrezionale del giudice se questa è supportata da un ragionamento logico.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena, basandosi sulla mancanza di elementi positivi e sulla presenza di elementi ostativi a una prognosi favorevole. Tale motivazione non è stata giudicata manifestamente illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorrente denuncia, in un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha compiutamente disatteso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per l’insussistenza di elementi da valorizzare in tal senso, e il diniego dei benefici in ragione di elementi ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi favorevole (p. 2), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore