Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo incidere in modo significativo sulla determinazione della pena. Tuttavia, il diniego di tali circostanze da parte del giudice di merito non è sempre contestabile in sede di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato sul punto, sottolineando l’importanza della logicità della motivazione del giudice di grado inferiore.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso in esame ha origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). La sentenza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, è stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Questione delle Attenuanti Generiche nel Processo Penale
Le attenuanti generiche sono circostanze che consentono al giudice di adeguare la sanzione alla specifica personalità del reo e alle peculiarità del fatto, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla legge. Il loro riconoscimento è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve però essere supportata da una motivazione adeguata. La difesa spesso invoca tali attenuanti per ottenere una pena più mite, facendo leva su aspetti come l’incensuratezza, il comportamento processuale o le condizioni di vita dell’imputato.
Il Ruolo della Motivazione
Il punto centrale, come evidenziato dalla Suprema Corte, non è se le attenuanti dovessero essere concesse o meno, ma se il giudice che le ha negate abbia spiegato il perché della sua decisione in modo coerente e non palesemente irragionevole. È proprio sulla qualità di questa motivazione che si gioca l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte: Quando il Motivo è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che la Corte di Appello aveva esposto in modo motivato le ragioni del suo diniego, seguendo un percorso argomentativo giudicato ‘non manifestamente illogico’. Di conseguenza, tale valutazione non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è fondamentale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono rivalutare i fatti o l’opportunità di una decisione. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione delle norme e il rispetto della logica giuridica nel percorso decisionale dei giudici di merito. Quando un giudice di appello fornisce una spiegazione coerente e plausibile per negare le attenuanti generiche, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Il controllo è di legittimità e di logicità, non di merito. Pertanto, un ricorso basato unicamente sul dissenso rispetto alla valutazione del giudice d’appello, senza evidenziare una palese illogicità o una violazione di legge, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto chiave per la difesa penale: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente lamentare la mancata concessione. È indispensabile dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata da una manifesta illogicità, da una contraddizione insanabile o da un’omissione argomentativa su punti decisivi. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna a spese e sanzioni.
Perché il ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di Appello per negare le attenuanti non fosse manifestamente illogica. Il controllo della Cassazione è limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione, non può entrare nel merito della decisione.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione se non vengono concesse le attenuanti generiche?
No. Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è destinato all’inammissibilità se si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito, senza dimostrare che la motivazione di tale decisione sia palesemente illogica, contraddittoria o carente su punti decisivi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47957 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine al reato di c all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile;
Considerato che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso (pp. 4 e 5) l’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente