Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice di Merito è Insindacabile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la sanzione alla specifica situazione personale e fattuale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e, una volta esercitata con una motivazione adeguata, diventa difficilmente contestabile in sede di legittimità. L’ordinanza n. 47725/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso fondato unicamente sulla richiesta di riesame di tale valutazione.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, del Codice della Strada. L’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di tre mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. La sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione dell’art. 62-bis del codice penale, relativo proprio al mancato riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito.
Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti del processo. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è unicamente quello di verificare che la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, non contraddittoria e non basata su errori di diritto.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, i giudici di Cassazione hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ben argomentata e giustificata per negare il beneficio. La motivazione è stata ritenuta “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”. Essendo la motivazione immune da censure sotto il profilo della logicità e della corretta applicazione dei principi giuridici, la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale è diventata insindacabile.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che proporre un ricorso basato esclusivamente sul dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito, senza individuare un vizio logico o giuridico nella motivazione, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che non le è permessa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio procedurale: non basta dissentire dalla decisione di un giudice per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un’illogicità manifesta nel ragionamento. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, se respinta con una motivazione adeguata, non può costituire, di per sé, un valido motivo di ricorso. L’esito del processo è stato quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo gravame.
È possibile ricorrere in Cassazione per il semplice mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) è supportata da una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici. La valutazione sull’opportunità di concedere le attenuanti è una questione di fatto, riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è ‘deducibile in questa sede di legittimità’?
Significa che il motivo sollevato non rientra tra quelli che la Corte di Cassazione può esaminare per legge. La Cassazione si occupa della corretta applicazione delle norme (questioni di diritto) e della logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o le valutazioni di merito, come la concessione o meno delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47725 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2020 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudi secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il residdnte