Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricorsi: non è possibile contestare la decisione del giudice sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se questa è supportata da una motivazione logica e coerente. Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta che si era rivolto alla Suprema Corte lamentando proprio questo aspetto.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta sia in primo grado che in appello. La sua difesa aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel non aver concesso le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, la pena inflitta era eccessivamente severa e non teneva conto di elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha stabilito che il motivo del ricorso era infondato perché mirava a ottenere una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze del ricorrente. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva compiuto un “attento esame delle deduzioni difensive”. In quella sede, era stata evidenziata la “pluralità delle condotte” e la loro “indubbia gravità”, elementi che, secondo i giudici di merito, non consentivano un’ulteriore riduzione della pena attraverso la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.
In sostanza, la Cassazione ha confermato che, quando un giudice di merito fornisce una giustificazione congrua e non manifestamente illogica per le proprie decisioni in materia di pena, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché non denunciava un vizio di legge, ma tentava di ottenere una riconsiderazione di apprezzamenti discrezionali del giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Le valutazioni relative alla commisurazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato solo in caso di “vizio di motivazione”, ovvero quando la giustificazione è assente, palesemente contraddittoria o illogica. In assenza di tali vizi, come nel caso di specie, un ricorso basato esclusivamente sulla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione di merito (il trattamento sanzionatorio) che era già stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la sua decisione sulla base della pluralità e gravità delle condotte dell’imputato.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere una pena più bassa?
No, non è possibile ricorrere in Cassazione semplicemente per chiedere una pena più bassa. Si può ricorrere solo per vizi di legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o un vizio di motivazione (assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) nella sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare una maggiore riduzione della pena?
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata confermata, ha basato la sua scelta sulla “pluralità delle condotte” e sulla loro “indubbia gravità”, ritenendo che questi fattori non permettessero di concedere le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 365 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BOLGARE il 26/06/1959
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice x)Pf (31;/4 1 4 dell’udienza preliminari Bergamo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fa li.;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è inammissibile poiché inerisce al trattamento sanzíonatorio in merito al quale la corte territoriale, con un attento esame delle deduzioni difensive, ha evidenziato la pluralità delle condotte e la loro indubbia gravità che non consentono un’ulteriore riduzione di pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ainmende.
Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente