Attenuanti generiche e limiti del ricorso: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente per quanto riguarda la contestazione del diniego delle attenuanti generiche. Spesso si tende a credere di poter rimettere in discussione ogni aspetto della sentenza di appello, ma la Suprema Corte traccia confini ben precisi, come vedremo in questo caso che riguarda reati di falso.
La vicenda processuale: le decisioni di merito
Il caso nasce da un procedimento penale in cui un imputato era stato condannato per vari reati, tra cui il possesso di documenti di identificazione falsi (patenti di guida). La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato da un’accusa e riqualificato giuridicamente il reato relativo al possesso delle patenti false, riconducendolo alla fattispecie di falsità materiale commessa dal privato.
Cruciale, ai fini del ricorso, è stata la decisione della Corte territoriale di non concedere le attenuanti generiche, motivando tale scelta sulla base di elementi specifici che approfondiremo.
I motivi del ricorso e il diniego delle attenuanti generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo, articolato in due censure:
1. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Si contestava la classificazione del reato, sostenendo che il movente della condotta avrebbe dovuto essere considerato.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Proprio questo secondo punto rappresenta il cuore della decisione della Cassazione e offre spunti di riflessione di grande interesse pratico.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo motivazioni chiare e distinte per ciascuna delle censure sollevate.
La manifesta infondatezza sulla qualificazione del reato
Sul primo punto, la Corte ha rapidamente liquidato la doglianza come manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che il ‘movente’ della condotta è un elemento estraneo alla tipicità del fatto di reato. In altre parole, le ragioni personali che spingono un soggetto a commettere un reato non sono rilevanti per stabilire quale reato sia stato commesso, a meno che non sia la norma stessa a prevederlo. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e in linea con i principi giurisprudenziali.
L’inammissibilità della censura sulle attenuanti generiche
Sulla seconda censura, la Corte è stata ancora più netta. Il ricorso che contesta il diniego delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità se si traduce in semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ossia in un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice di merito.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva logicamente basato la sua decisione su:
* L’obiettiva gravità e la sistematicità dei fatti di reato.
* L’esistenza di una precedente condanna a carico dell’imputato per un altro reato di falso.
Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la decisione, rendendo la motivazione incensurabile in Cassazione.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
L’ordinanza conferma che la valutazione sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, è una prerogativa del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può diventare un terzo grado di giudizio sui fatti. È possibile contestare la decisione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non se si è semplicemente in disaccordo con la valutazione compiuta dal giudice. La presenza di precedenti penali specifici e la gravità oggettiva dei fatti costituiscono, come in questo caso, una base solida e legittima per negare il beneficio.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la contestazione si limita a mere ‘doglianze in punto di fatto’, cioè a un tentativo di ottenere una nuova valutazione degli elementi già considerati dal giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o inesistente.
Quali elementi può usare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare il suo diniego su elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto. Nel caso di specie, sono stati considerati sufficienti l’obiettiva gravità e sistematicità dei reati e l’esistenza di una precedente condanna per un reato simile (falso).
Il movente di un reato è rilevante per la sua qualificazione giuridica?
Di norma, no. Secondo la Corte, il movente (la ragione soggettiva che spinge a commettere il reato) è un elemento estraneo alla tipicità del fatto e non incide sulla sua qualificazione giuridica, a meno che la legge non lo preveda espressamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47608 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 455 cod. pen. (capo B) perché il fatto no sussiste e, assorbito il reato di cui all’art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. in quello di cui all’art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. (capo A), ha riqualificato la parte del fatto avente ad oggetto le patenti di guida nella fattispecie di cui agli artt. 477 e 4 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica di parte del fatto di cui al capo A) nella fattispecie di all’art. 497-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, nel ritenere che debba essere riqualificata nell’ipotesi delittuosa di falsità materiale commessa dal privato, si limita a valorizzare il movente della condotta che, tuttavia, è elemento estraneo alla tipicità del fatto, ove, invece, la sentenza di appello, con motivazione chiara e logica, ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che la seconda censura contenuta nell’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in quanto, attraverso mere doglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti: ne caso di specie, l’obiettiva gravità e la sistematicità dei fatti di reato, non l’esistenza di una precedente condanna nei confronti dell’imputato per altro reato di falso;
3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023