Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti di ammissibilità del ricorso riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, il quale aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando proprio il diniego di tale beneficio. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti sulla differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 20 ottobre 2022. L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ossia evasione. In particolare, si era definitivamente sottratto alla misura degli arresti domiciliari, allontanandosi dalla propria abitazione.
L’unico motivo di ricorso proposto alla Corte di Cassazione verteva sul vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la propria decisione di negare la diminuzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 novembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità per diverse ragioni, sia di carattere procedurale che sostanziale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Stato Respinto
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su tre pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella delle corti di primo e secondo grado. Il suo compito è limitato a verificare la presenza di vizi logici evidenti o di errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
In secondo luogo, il ricorso è stato qualificato come ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse, al contrario, logica e priva di vizi. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su due elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato e le modalità specifiche del fatto. L’essersi sottratto in modo definitivo alla misura restrittiva è stato ritenuto un comportamento grave, incompatibile con il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Infine, la genericità del motivo di ricorso risiedeva nel fatto che esso non contestava una specifica illogicità del ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una diversa valutazione, non consentita in sede di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Per poter contestare con successo in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la mancata concessione del beneficio. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio palese nella motivazione del giudice di merito, come una illogicità manifesta o una contraddizione insanabile. In assenza di tali vizi, un ricorso basato su una mera rivalutazione degli elementi già considerati dal giudice d’appello è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione della sentenza impugnata è affetta da vizi di logicità evidenti o da errori di diritto. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Perché in questo caso il ricorso è stato considerato generico e manifestamente infondato?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non indicava un vizio specifico della motivazione, ma si limitava a esprimere un dissenso sulla valutazione del giudice d’appello. È stato giudicato manifestamente infondato perché la decisione della Corte d’Appello era, secondo la Cassazione, logica e ben motivata, avendo considerato i precedenti penali e la gravità della condotta di evasione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47482 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47482 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso afferente al reato dui all’ari: 385 c.p. che contesta vizio di motivazione circa l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti gener consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato i (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti i valorizzando sia i precedenti penali che le modalità del fatto perché il ricorr definitivamente sottratto alla misura allontanandosi dall’abitazione doV’era ristretto
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.