Attenuanti Generiche: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La concessione delle attenuanti generiche e la loro quantificazione rappresentano uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale valutazione in sede di legittimità, sottolineando la necessità di un’argomentazione critica e puntuale. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Massima Riduzione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della massima riduzione possibile per le attenuanti generiche che gli erano state concesse. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel graduare la riduzione in una misura meno favorevole rispetto al massimo previsto dalla legge.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli all’imputato, meritando quindi un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello per le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se la riduzione della pena fosse giusta o meno, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il modo in cui il ricorso era stato formulato non rispettasse i requisiti necessari per un esame da parte dei giudici di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha spiegato che il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti illustrato puntualmente (a pagina 3 della loro sentenza) le ragioni che li avevano portati a graduare la riduzione per le attenuanti generiche in quella determinata misura. Secondo la Cassazione, tali motivazioni erano “immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà”.
Il ricorso, invece, si limitava a contestare genericamente la scelta del giudice, senza però smontare il ragionamento logico posto a fondamento della decisione impugnata. La Corte Suprema ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito le scelte discrezionali del giudice, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Un ricorso che non evidenzia una palese illogicità o una contraddizione insanabile nel percorso argomentativo della sentenza di appello è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente la valutazione sulle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente esprimere un semplice dissenso. È indispensabile che l’atto di impugnazione analizzi criticamente la motivazione della sentenza precedente, individuando e dimostrando vizi specifici come la manifesta illogicità o la palese contraddittorietà. Un’impugnazione generica, che si limita a riproporre le proprie tesi senza un confronto serrato con la decisione impugnata, non ha possibilità di successo e comporta la condanna a ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava specificamente con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte d’Appello per giustificare la misura della riduzione della pena, limitandosi a una contestazione generica.
È sufficiente contestare la misura delle attenuanti generiche per ottenere una revisione in Cassazione?
No. Secondo questa ordinanza, non basta esprimere disaccordo. È necessario dimostrare che la motivazione della corte inferiore è viziata da ‘manifesta illogicità o contraddittorietà’.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46593 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che con unico motivo si contesta il mancato riconoscimento della riduzione massima consentita per le attenuanti generiche, ma il ricorrente non si confronta con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di appello (p.3), che ha illustrato i motivi, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, posti a fondamento della scelta di graduare la riduzione per le generiche in misura meno favorevole rispetto al massimo previsto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente