Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego sono spesso oggetto di ricorso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: il ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza evidenziare vizi logici nella decisione, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna, presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato il corretto comportamento processuale e la presunta collaborazione dell’imputato.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche in Appello
La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta con una motivazione precisa. I giudici di secondo grado avevano ritenuto irrilevante la presunta collaborazione o il corretto comportamento processuale ai fini della concessione del beneficio. Inoltre, avevano sottolineato un elemento negativo di particolare peso: l’imputato aveva commesso un ulteriore delitto oltre a quelli oggetto del procedimento, un fatto che incideva negativamente sulla valutazione complessiva della sua personalità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che il motivo presentato dall’imputato era una mera riproduzione della questione già sollevata e decisa in sede di gravame. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta completa e corretta, basata su argomenti logici e non manifestamente illogici.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione fornita è esente da vizi di manifesta illogicità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del suo diniego, ancorandole a due elementi concreti: l’inconferenza del comportamento processuale e la gravità della commissione di un ulteriore reato. Di fronte a una simile motivazione, non spetta alla Cassazione entrare nuovamente nel merito della decisione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Proporre un ricorso per cassazione non significa avere una terza opportunità di giudizio sui fatti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia una violazione di legge o un vizio logico palese e decisivo nella motivazione della sentenza impugnata. Ripetere argomenti già vagliati e respinti senza individuare un errore di diritto o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice precedente non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre la stessa identica questione già presentata e respinta dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi profili di illegittimità o vizi logici della motivazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una decisione di merito che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a condizione che la motivazione del giudice sia esente da manifesta illogicità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato il beneficio ritenendo irrilevante il comportamento processuale dell’imputato e, soprattutto, valutando negativamente la commissione di un ulteriore delitto oltre a quelli per cui era a processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46304 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica questione proposta in sede di gravame a cui la Corte di appello ha da compiuta e corretta risposta, apprezzando da un canto l’inconl’erenza della presunta collaborazione o del rappresentato corretto comportamento processuale, dall’altro, l commissione di un ulteriore delitto oltre quelli che gravavano sul ricorrente al momento del fat che, infatti, La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 de 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023