Attenuanti Generiche: Non Bastano le Richieste, Servono Fatti Positivi
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, del 24 ottobre 2023, offre un’importante lezione sul tema delle attenuanti generiche. Questo provvedimento chiarisce, ancora una volta, che per ottenere uno sconto di pena non è sufficiente una semplice richiesta, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi che la giustifichino. In caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il trattamento sanzionatorio, e in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato riteneva, evidentemente, di meritare una pena più mite, ma la sua richiesta era già stata respinta nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha ritenuto manifestamente infondato, decidendo quindi per la sua inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito della vicenda processuale, ma si concentra sulla correttezza giuridica della decisione impugnata. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. I giudici di legittimità hanno spiegato in modo chiaro e conciso perché il ricorso non poteva essere accolto. Il principio cardine, richiamando un precedente consolidato (Cass. n. 24128/2021), è che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo.
Cosa significa in pratica? Significa che la difesa non può limitarsi a chiedere una riduzione della pena. Deve, invece, portare all’attenzione del giudice fatti, circostanze o comportamenti specifici che dimostrino una minore gravità del fatto o una ridotta pericolosità sociale dell’imputato. Ad esempio, una confessione sincera, un risarcimento del danno, un comportamento processuale collaborativo o una condotta di vita irreprensibile successiva al reato.
Nel caso di specie, il ricorso non presentava alcun elemento di questo tipo. Di fronte a tale assenza, il diniego opposto dalla Corte d’Appello è stato considerato pienamente legittimo. La Cassazione ha sottolineato che, in mancanza di argomenti positivi, il giudice non ha l’obbligo di motivare diffusamente il perché non concede le attenuanti; è sufficiente constatare l’assenza dei presupposti per la loro applicazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica forense. Chi intende appellare una sentenza per ottenere le attenuanti generiche deve costruire un’argomentazione solida, basata su elementi fattuali concreti e dimostrabili. Un ricorso generico, che si limita a lamentare un’eccessiva severità della pena senza addurre prove a sostegno di una valutazione più benevola, è destinato all’insuccesso. La decisione rafforza il principio secondo cui la concessione delle attenuanti non è un automatismo, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere stimolata da elementi positivi e meritevoli di considerazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché l’unico motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, non era supportato da validi argomenti.
Qual è il requisito per la concessione delle attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, è necessaria la presenza di elementi di segno positivo. La semplice assenza di tali elementi giustifica legittimamente il diniego della loro concessione da parte del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45763 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATf0 E DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi al trattamen sanzioNOMErio è manifestamente infondato, poiché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il dinieg di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
I Consigliere E COGNOME nsore
Il Presidente