Attenuanti generiche: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un ampio potere discrezionale nella valutazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45451/2023, offre un chiaro esempio dei criteri che guidano questa valutazione e dei limiti entro cui un imputato può contestarla. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che lamentava il mancato riconoscimento di tali circostanze, ribadendo come la decisione del giudice di merito, se correttamente motivata, non possa essere messa in discussione in sede di legittimità.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Treviso e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato era stato giudicato colpevole per un reato previsto dalla normativa sull’immigrazione (art. 13, comma 13, D.Lgs. 286/1998).
Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su un unico punto: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il diniego delle attenuanti generiche e il ricorso in Cassazione
Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni del diniego, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il ricorso mirava quindi a ottenere una riconsiderazione di questo aspetto, sostenendo che la pena inflitta fosse sproporzionata proprio a causa di questa omissione.
La questione centrale, dunque, non era la colpevolezza dell’imputato, ormai accertata, ma la quantificazione della sanzione e il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella sua determinazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Le motivazioni dell’ordinanza sono di grande interesse perché delineano con precisione i confini della valutazione sulle attenuanti generiche.
La personalità dell’imputato come elemento decisivo
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente. La decisione di negare le attenuanti non era stata arbitraria, ma si basava su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale. In particolare, sono stati considerati elementi negativi quali:
1. I precedenti penali: L’esistenza di altre condanne a carico dell’imputato è stata un fattore determinante.
2. La condotta complessiva: È stato dato peso al fatto che l’imputato avesse fornito false generalità, un comportamento che denota una scarsa affidabilità e una tendenza a eludere la legge.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basandosi su elementi che rivelano una personalità negativa dell’imputato, anche se tali elementi non sono direttamente collegati al reato per cui si procede.
L’inammissibilità del ricorso
La Corte ha inoltre specificato che il ricorso presentato era inammissibile perché, di fatto, non denunciava una vera violazione di legge, ma tentava di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione, non sul merito delle scelte discrezionali del giudice.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame conferma che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è difficilmente censurabile in Cassazione se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata e non illogica. La valutazione sulla personalità dell’imputato, basata su precedenti penali e sulla condotta tenuta, costituisce un fondamento solido per giustificare il diniego. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa degli elementi già considerati dal giudice è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte ha ritenuto corretto negare le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione perché era basata su una valutazione logica della personalità dell’imputato, tenendo conto dei suoi precedenti penali e della sua condotta complessiva, come il fatto di aver fornito false generalità.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono palesemente prive di fondamento giuridico e non hanno alcuna possibilità di essere accolte. In questi casi, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarlo nel merito.
Quali sono le conseguenze per l’imputato quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato viene condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45451 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45451 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Treviso il 7/7/2022 nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, della personalità dell’imputato, gravato di altre precedenti condanne e alla condotta complessivamente tenuta, anche fornendo false generalità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023