Attenuanti generiche: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità del ricorso
L’istituto delle attenuanti generiche, previsto dall’art. 62-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e la richiesta deve essere supportata da argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44737/2023) offre un chiaro esempio di come un ricorso fondato su motivi vaghi sia destinato all’inammissibilità, con conseguenze anche economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano per reati fiscali, in particolare per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000), in concorso con altri e con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.
L’imputato, tramite il suo difensore, si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando, con un unico motivo, due presunti vizi della sentenza d’appello:
1. L’eccessività della pena inflitta.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato elementi a suo favore per mitigare il trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè, non valuta se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, rilevando la mancanza dei requisiti minimi per poter esaminare le censure proposte.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui viene respinto il ricorso. I giudici hanno ritenuto le doglianze “totalmente generiche”. Questo significa che il ricorso non conteneva una critica specifica e argomentata alla decisione della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una richiesta già respinta.
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione compiuta e logica per negare le attenuanti generiche, basata su tre pilastri:
1. L’assenza di elementi concretamente valutabili: non erano emersi fatti o comportamenti positivi dell’imputato meritevoli di considerazione.
2. La mancanza di resipiscenza: dal tenore delle dichiarazioni rese dall’imputato, i giudici non hanno ravvisato un sincero pentimento.
3. La rilevanza dei precedenti penali: la storia criminale del soggetto è stata considerata un elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si è dimostrato inefficace perché non ha offerto alcuna “effettiva confutazione”. Non è sufficiente, per la Cassazione, lamentare genericamente una decisione; è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, dimostrando dove esso sia errato o carente. Lo stesso vizio di genericità è stato riscontrato riguardo alla lamentela sull’eccessività della pena, poiché il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte d’Appello relative all’applicazione del minimo edittale come pena base.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica forense. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso non può essere una mera lamentela. Deve essere un atto tecnico che instaura un dialogo critico con la sentenza impugnata.
Le implicazioni sono chiare:
* Specificità dei motivi: È essenziale che ogni motivo di ricorso attacchi specificamente un passaggio della motivazione del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o giuridici.
* Onere della confutazione: Non basta affermare il proprio diritto (ad esempio, alle attenuanti generiche), ma bisogna dimostrare perché la negazione di tale diritto da parte del giudice di merito sia stata illegittima.
* Rischio di condanna alle spese: Presentare un ricorso palesemente inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Come in questo caso, la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, ritenendo che vi sia stata “colpa nella proposizione del ricorso”. Questo disincentiva le impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto totalmente generico, in quanto non ha contestato in modo specifico la dettagliata motivazione della Corte d’Appello, che aveva già spiegato le ragioni del diniego.
Quali elementi ha considerato la corte di merito per negare le attenuanti generiche?
La corte di merito ha basato la sua decisione sull’assenza di elementi positivi da valutare, sulla mancanza di un’effettiva resipiscenza (pentimento) desumibile dalle dichiarazioni dell’imputato e sulla rilevanza dei suoi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ravvisato una colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44737 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALVELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME – imputato dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 – deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen..
Ritenuto che le doglianze siano inammissibili perché totalmente generiche, in quanto la compiuta motivazione della Corte territoriale – che ha escluso la concedibilità RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche attesa l’assenza di elementi concretamente valutabili, la mancanza di resipiscenza desumibile anche dal tenore RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, nonché la rilevanza dei precedenti penali a carico – è rimasta priva di qualsiasi effettiva confutazione;
ritenuto che altrettanto debba dirsi in relazione al trattamento sanzioNOMErio, non essendovi alcun effettivo confronto con le argomentazioni imperniate sul minimo edittale applicato come pena base, e sulla congruità e proporzionalità dell’aumento operato;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023