Attenuanti Generiche: La Cassazione e la Motivazione Semplificata del Giudice
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44704 del 2023, offre un’importante chiarificazione sui limiti del sindacato di legittimità e sui doveri di motivazione del giudice di merito quando decide di non concedere tali circostanze. La pronuncia stabilisce che non è necessaria un’analisi analitica di ogni elemento a favore o contro l’imputato.
I Fatti del Processo e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
Il ricorso è stato quindi presentato alla Suprema Corte di Cassazione, organo che, come noto, non giudica nuovamente i fatti (il cosiddetto “merito”), ma valuta la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti (giudizio di “legittimità”).
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio giuridico consolidato, che la stessa Corte ha richiamato citando numerosi precedenti.
Il Principio della Motivazione Sufficiente
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’obbligo di motivazione del giudice. La Suprema Corte ha affermato che, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
È invece sufficiente che il giudice indichi quali sono gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Una volta che il giudice ha fondato la sua valutazione su elementi specifici e pertinenti (ad esempio, la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, la presenza di precedenti penali), tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione. In sostanza, la motivazione si concentra sui punti cardine, senza doversi disperdere in un’analisi di ogni singolo dettaglio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che il ricorso per Cassazione che si limita a contestare questa valutazione discrezionale del giudice di merito non è consentito in sede di legittimità. Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello aveva, seppur implicitamente, fornito una motivazione logica e priva di vizi evidenti per escludere le attenuanti. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio motivazionale che potesse essere censurato dalla Cassazione.
La decisione, dichiarando l’inammissibilità, ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Essa chiarisce che il potere discrezionale del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche è ampio e il suo esercizio è difficilmente sindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia del tutto assente, palesemente illogica o contraddittoria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le argomentazioni difensive volte a ottenere le attenuanti devono essere particolarmente incisive e focalizzate su elementi di eccezionale rilievo, capaci di influenzare la valutazione complessiva del giudice, piuttosto che su una mera elencazione di tutti i possibili fattori favorevoli.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Generalmente no, se la contestazione riguarda la valutazione discrezionale del giudice sui fatti. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Il giudice deve spiegare perché ha scartato ogni singolo elemento a favore dell’imputato nel negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi. Tutti gli altri argomenti, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente respinti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44704 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.;—
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una sentenza che (in particolare a pagina 3) ha implicitament giustificato l’esclusione con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considera principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tu gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è s che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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