Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità il diniego di tali circostanze, ribadendo principi consolidati in materia.
Il Caso in Esame
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il diniego alla concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che tale decisione fosse viziata da motivazione carente e violazione di legge, incidendo negativamente sul trattamento sanzionatorio complessivo riservato al suo assistito.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da Parte del Giudice
La Corte di Cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi del ricorso, ha ribadito un principio cardine della giurisprudenza: la valutazione per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito. Questo significa che la Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio, ma può solo verificare che la motivazione fornita sia logica, coerente e non manifestamente contraddittoria.
Il giudice non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, spiegando le ragioni del suo convincimento. Tutti gli altri elementi, di conseguenza, si intendono implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva.
La Graduazione della Pena e la Motivazione
Secondo l’orientamento consolidato, anche la graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella sfera di discrezionalità del giudice. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che forniscono i criteri guida per la commisurazione della sanzione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto adeguatamente al suo onere di motivazione, facendo riferimento a elementi specifici e rilevanti presenti agli atti (indicati a pagina 3 della sentenza impugnata) per giustificare la propria decisione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il motivo principale risiede nel fatto che la difesa, pur lamentando un vizio di motivazione, non ha saputo evidenziare alcuna illogicità manifesta nel ragionamento del giudice d’appello. La motivazione fornita è stata considerata esente da vizi evidenti e sufficiente a sostenere la decisione, rendendo il ricorso non consentito in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di una terza istanza di merito, ma di garante della corretta applicazione della legge e della logicità delle motivazioni.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma che un ricorso per cassazione basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione, anche sintetica, purché logica e non contraddittoria. Per l’imputato, ciò significa che la battaglia per il riconoscimento di queste circostanze deve essere combattuta prevalentemente nei gradi di merito, fornendo al giudice tutti gli elementi concreti utili a giustificarne la concessione. Per la difesa, implica la necessità di strutturare un eventuale ricorso in Cassazione non come una generica doglianza, ma come una precisa e puntuale critica alla logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è consentito contestare in sede di legittimità il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione esente da evidenti illogicità. La valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Cosa deve fare il giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, fornendo una motivazione logica e coerente.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile su questo punto?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il 10/08/1977
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell’imputato con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso;
considerato che con i due motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, la difesa dell’imputato contesta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento al Belli delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso;
che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, sempre pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.