Attenuanti Generiche: i Limiti al Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si contestano il diniego delle attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, ribadendo la centralità della valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Motivi del Ricorso: una Duplice Contestazione
L’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli lo sconto di pena previsto per le circostanze attenuanti non tipizzate dalla legge.
2. Eccessività della pena: Lamentava che la sanzione inflittagli fosse sproporzionata, chiedendone una mitigazione.
Entrambi i motivi miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, mettendo in discussione le valutazioni compiute dai giudici nei gradi di merito.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito che il primo motivo di ricorso non poteva trovare accoglimento. Il controllo della Corte, in sede di legittimità, non può entrare nel merito delle decisioni del giudice, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando due elementi chiave:
* L’intensa capacità criminale del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali.
* La mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi e rilevanti. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e, pertanto, incensurabile.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile. La graduazione della pena, infatti, rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare fattori come la gravità del reato, l’intensità del dolo e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente assolto il proprio onere motivazionale facendo riferimento a elementi concreti quali:
* La gravità del fatto.
* L’intensità dell’intenzione criminale (dolo).
* La mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato.
Poiché la valutazione era stata congrua e ben argomentata, la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l’insindacabilità di tale decisione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi proposti si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione dei giudici d’appello, sia sul diniego delle attenuanti che sulla quantificazione della pena, è stata giudicata logica, coerente e sufficiente. La decisione del giudice di merito, quando correttamente motivata, è sovrana e non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte solo perché la difesa non ne condivide le conclusioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso al giudizio di Cassazione è rigorosamente limitato alle questioni di diritto. Le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle relative alle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, sono di fatto definitive se supportate da una motivazione immune da vizi logici evidenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su reali errori nell’applicazione della legge, e non su un riesame delle prove o delle valutazioni fattuali, altrimenti il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, è molto elevato.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte di Cassazione non può riesaminare le valutazioni di fatto, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare il suo diniego su elementi come l’intensa capacità criminale dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, e la generale assenza di elementi favorevoli che possano giustificare una mitigazione della pena.
La scelta sull’entità della pena è sindacabile in Cassazione?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questa decisione è insindacabile in Cassazione se è esercitata nel rispetto dei principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.) e adeguatamente motivata con riferimento a elementi come la gravità del fatto, l’intensità del dolo e la mancanza di pentimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43757 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43757 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza d motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da q Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferime ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt valutazione, Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai f diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la manc di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si lamen l’eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazion aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fiss pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai p enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giu adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisi rilevanti -gravità del fatto, intensità del dolo, mancanza di resipiscenza-(vedi pagina sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Preside
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore