Attenuanti Generiche: i Limiti al Ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, permettendo al giudice di adattare la pena alla specifica realtà del caso e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione o diniego è spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito su questo punto, sottolineando l’importanza della logicità della motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenuta ingiusta dal ricorrente. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli all’imputato, che avrebbero dovuto condurre a una riduzione della pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Ricorso
Il cuore della questione sottoposta alla Corte di Cassazione era stabilire se la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche fosse legittima. Il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione, sostenendo che quella precedente fosse carente. Tuttavia, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei provvedimenti impugnati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si concentra sulla correttezza procedurale e motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha stabilito che, una volta che il giudice di merito fornisce una motivazione esente da vizi logici evidenti, la sua valutazione diventa insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato, sia esso dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È invece sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi che ritiene decisivi o comunque più rilevanti per la sua decisione. La scelta di valorizzare determinati aspetti comporta l’implicito superamento di tutti gli altri, che vengono così ritenuti non prevalenti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e coerente, e pertanto non censurabile in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per poter contestare con successo un diniego in Cassazione, non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi a favore, ma è indispensabile dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Questo orientamento pone un argine ai ricorsi puramente dilatori e riafferma la natura del giudizio di legittimità come controllo sulla corretta applicazione del diritto, non come una terza istanza di valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizione che la motivazione della decisione del giudice di merito sia palesemente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente proporre una diversa valutazione degli elementi a favore dell’imputato.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, superando implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43735 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle ci attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda p sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche cons principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consider gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Cor( sig -lièré estensore