Attenuanti Generiche: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica vicenda umana e processuale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e il suo esercizio può essere oggetto di ricorso. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini entro cui è possibile contestare il diniego di tale beneficio, chiarendo quando un ricorso si rivela manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per i reati di minaccia aggravata e violenza privata. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha assolto l’imputato dal reato di violenza privata ‘perché il fatto non sussiste’, rideterminando la pena per il solo reato di minaccia. Nonostante la parziale assoluzione, i giudici di secondo grado hanno confermato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione sulle Attenuanti Generiche
L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua impugnazione su un unico motivo: la violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata carente, contraddittoria o palesemente illogica, non giustificando adeguatamente il diniego del beneficio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica per la sua decisione. In particolare, era stato evidenziato come l’imputato non apparisse meritevole della concessione delle attenuanti, poiché non erano emersi elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza. La decisione del giudice di merito teneva inoltre conto del profilo personale dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla concessione delle attenuanti è una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata e priva di vizi logici evidenti, non è sindacabile in sede di legittimità. Contestare tale valutazione senza evidenziare una reale contraddittorietà o illogicità equivale a chiedere alla Cassazione una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione consolida un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La contestazione del diniego delle attenuanti generiche è ammissibile solo se si dimostra un vizio logico-giuridico macroscopico nella motivazione del giudice, non se ci si limita a proporre una diversa interpretazione degli elementi fattuali. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una significativa somma, fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione temeraria.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve dimostrare un vizio palese nella motivazione del giudice, come una contraddittorietà o un’illogicità manifesta. Non è sufficiente contestare la valutazione discrezionale del giudice se questa è sorretta da una giustificazione coerente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Quali elementi valuta il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta la presenza di ‘elementi positivi’ che possano giustificare un trattamento di particolare benevolenza. L’assenza di tali elementi, unitamente alla considerazione del profilo personale dell’imputato, può legittimamente motivare il diniego delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43181 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 11 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di minaccia aggravata e violenza privata ai danni di COGNOME NOME e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha assolto l’imputato dal reato di violenza privata di cui al capo b) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in ordine al reato di minaccia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale o di altra norma dalla quale dipende l’applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come l’imputato non apparisse meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non si ravvisavano elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato, tenuto anche conto del profilo personale; si veda pag. 5);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.