Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione di fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego sono spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini del proprio sindacato su questo tema, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio la mancata applicazione di tali circostanze.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato era la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore del proprio assistito, meritando quindi una riconsiderazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la contestazione relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è, di per sé, un motivo valido per un ricorso in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Giuridiche: il Ruolo del Giudice di Merito nelle Attenuanti Generiche
La Corte ha fondato la propria decisione su un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il punto centrale delle motivazioni risiede nella natura della valutazione compiuta dal giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) per la concessione delle attenuanti generiche. Questa valutazione è ampiamente discrezionale e non può essere messa in discussione in Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esente da vizi logici evidenti. Inoltre, i giudici hanno ribadito un importante principio: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione. La scelta di valorizzare alcuni aspetti piuttosto che altri implica, implicitamente, che tutti gli altri elementi siano stati considerati e superati da tale valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi intende ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice di merito, un compito assai arduo. Questa pronuncia sottolinea l’ampia autonomia dei giudici di primo e secondo grado nella personalizzazione della pena e stabilisce che, in assenza di errori di diritto o di motivazioni palesemente irragionevoli, la loro valutazione è definitiva.
È sempre possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, poiché tale valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40781 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40781 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti gene prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o r dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente