Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice di merito. Ma quali sono i limiti per contestare in Cassazione il diniego di tali circostanze o l’entità della pena? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40767/2023) offre un’importante occasione per fare chiarezza su questi aspetti, ribadendo principi consolidati e tracciando una linea netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi di doglianza erano essenzialmente due:
1. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata.
2. L’eccessività della pena inflitta, considerata sproporzionata.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente gli elementi a suo favore, giungendo a una decisione punitiva sia nel negare le attenuanti sia nel quantificare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali consolidati che definiscono con precisione il perimetro del sindacato della Cassazione sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo spiegazioni chiare e nette.
Sulle Attenuanti Generiche e il Ruolo del Giudice di Merito
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha sottolineato che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi di “evidente illogicità”. Non è compito della Suprema Corte rileggere gli atti processuali per fornire una diversa interpretazione degli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato.
Inoltre, viene ribadito un principio fondamentale: il giudice non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento dedotto dalla difesa. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione. Se il ragionamento del giudice è logico e coerente nel giustificare il diniego, tutti gli altri elementi, anche se non menzionati esplicitamente, si considerano implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e priva di palesi contraddizioni.
Sulla Quantificazione della Pena
Anche il motivo relativo all’eccessività della pena è stato giudicato inammissibile. La graduazione della sanzione, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
La Cassazione ha affermato che, se il giudice ha fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti per giustificare la pena inflitta, il suo operato non può essere messo in discussione in sede di legittimità. Un ricorso basato sulla mera percezione di “eccessività” della pena, senza l’indicazione di un vizio di legge o di una motivazione manifestamente illogica, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento granitico della giurisprudenza: il giudizio di merito e quello di legittimità operano su piani diversi. Le valutazioni su elementi come le attenuanti generiche e la commisurazione della pena appartengono al cuore del giudizio di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si tenta di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Per avere successo, il ricorrente deve dimostrare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione talmente grave da renderla incomprensibile o contraddittoria, un onere probatorio estremamente difficile da assolvere.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è consentito in sede di legittimità contestare nel merito la decisione del giudice. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione fornita dal giudice di merito per negare le attenuanti è manifestamente illogica.
Il giudice è obbligato a motivare il diniego delle attenuanti analizzando tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione, poiché con tale motivazione si intendono implicitamente superati o disattesi tutti gli altri.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta eccessiva?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma può solo annullare la sentenza se la motivazione sulla quantificazione della pena è mancante, palesemente illogica o basata su un’errata applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40767 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle cir attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 6 dell impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo c necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dell generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è c dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pri negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo de adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll luglio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente