Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14 dicembre 2020, con cui COGNOME NOME era stata condannato alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi 1 di reclusione ed euro 200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 56, 624 e 625 cod. pen. e 624 e 625 cod. pen..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., in quanto la Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e non ha valutato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato ai fini della rideterminazione della pena.
2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all’entità dell’aumento di pena per la continuazione col reato satellite.
Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti e diminuzione dell’aumento operato per la continuazione, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha illustrato, con motivazione lineare e coerente, le plurime ragioni della mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (gravità dei reati, mancanza di segni di resipiscenza, la reiterazione dei reati lo stesso giorno, la commissione dei reati durante la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G., dato indicativo di un’indole trasgressiva, l’irrilevanza della confessione stante il grave quadro probatorio a suo carico e l’ininfluenza dello stato di tossicodipendenza).
In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia mancanza di motivazione circa l’applicazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento
di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come “Ciò posto va tuttavia chiarito che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trat tamento sanzionatori. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai ‘criteri di cui all’art. 133 cod. pen.’ dev ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevant fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Alla luce dei suesposti principi, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, in quanto, dopo l’illustrazione dei plurimi fattori negativi riportati al paragrafo precedente, la Corte di merito ha sottolineato le modalità del fatto, l’entità del danno causato alla persona offesa e la cornice edittale.
Il COGNOME si limita a sostenere la tesi dell’entità eccessiva dell’aumento di pena stabilito dall’organo giudicante nonostante l’esauriente apparato argomentativo, che in realtà è ben più ampio di quello sintetizzato nel motivo di ricorso.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023.