Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Ripetitivo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificando i limiti entro cui è possibile contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, specialmente quando la motivazione del giudice è logica e ben fondata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere la discrezionalità del giudice di merito e la funzione della Corte di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla violazione di legge per l’omessa applicazione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale) e per l’eccessività della pena inflitta. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già affrontato questi punti, respingendoli con una motivazione chiara. Aveva infatti individuato come elementi ostativi alla concessione delle attenuanti la particolare gravità delle modalità dell’aggressione e la violenta reazione perpetrata nei confronti delle forze dell’ordine, giudicando congrua la pena stabilita in primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una riproduzione dei profili di censura già esaminati e rigettati dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi argomenti giuridici in grado di scalfire la logicità della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso sulle attenuanti generiche
Le motivazioni dell’ordinanza si articolano su due principi consolidati nella giurisprudenza penale.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudice di merito adempie al suo onere argomentativo sulla misura della pena quando indica l’elemento, tra quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, ritenuto prevalente e di dominante rilievo. Non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti i singoli elementi, favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che fornisca un quadro complessivo e coerente delle ragioni della sua scelta. Nel caso di specie, la gravità della condotta era stata considerata l’elemento decisivo e sufficiente a giustificare sia la pena sia il diniego delle attenuanti generiche.
In secondo luogo, con specifico riferimento alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato che la valutazione del giudice di merito costituisce un giudizio di fatto. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti per la concessione o l’esclusione del beneficio. La Corte d’Appello aveva assolto a questo compito, e il ricorso, non evidenziando vizi logici o contraddizioni, si risolveva in una semplice richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti, inammissibile davanti alla Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la strada del ricorso in Cassazione è stretta e non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità specifici, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, e non può limitarsi a contestare la valutazione discrezionale del giudice. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di appello deve essere costruito con argomenti nuovi e pertinenti, in grado di dimostrare un’errata applicazione della legge o un palese difetto di ragionamento da parte del giudice, piuttosto che sperare in un riesame dei fatti già ampiamente discussi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o evidenziare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a considerare ogni singolo elemento per concedere le attenuanti generiche?
No, non è obbligato a un’analitica valutazione di tutti gli elementi. È sufficiente che, in una visione globale del caso, indichi quali elementi ha ritenuto più importanti e decisivi per giustificare la sua scelta di concedere o negare le attenuanti, purché la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3129 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e respinti dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente assolto l’onere argomentativo sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3, ove si è individuato quale elemento ostativo alla concessione delle attenuanti in parola, la gravità delle modalità dell’aggressione e della violenta reazione perpetrate nei confronti delle forze dell’ordine, e si è affermata la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado);
che, infatti, da un lato, deve evidenziarsi che risulta tuttora condiviso e insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi; e, dall’altro lato, con precip riferimento alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis, cod. pen., giova evidenziare che: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di rilevato, euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.