Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, non è sufficiente lamentare il loro mancato riconoscimento per ottenere una revisione in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i severi criteri di ammissibilità per i ricorsi che sollevano questa specifica questione, evidenziando come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato elementi favorevoli all’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
La Corte ha basato la sua decisione su due ragioni fondamentali, che costituiscono un importante monito per chi intende adire la Suprema Corte.
1. Ricorso Meramente Riproduttivo
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’. Ciò significa che l’avvocato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza di secondo grado. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese; il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
2. Motivo Obiettivamente Generico
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘obiettivamente generico’. La difesa non ha criticato in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza d’appello. Non è sufficiente affermare che le attenuanti generiche andavano concesse; è necessario spiegare perché il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per negarle è errato dal punto di vista giuridico. Un motivo di ricorso generico, che non si confronta analiticamente con la decisione impugnata, non permette alla Cassazione di svolgere il proprio compito di controllo di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione dei giudici di merito. È indispensabile individuare e argomentare vizi di legge concreti, dimostrando in che modo la sentenza impugnata abbia violato le norme procedurali o sostanziali.
La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Pertanto, la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione, specialmente su questioni discrezionali come le attenuanti generiche, deve essere preceduta da un’attenta valutazione sulla reale sussistenza di vizi specifici, per evitare che l’impugnazione si trasformi in un esito controproducente.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione sul tema delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile se è meramente riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito o se è obiettivamente generico, cioè non si confronta in modo specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
È sufficiente non essere d’accordo con la decisione di un giudice per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifici motivi di diritto, criticando puntualmente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte non è un motivo valido per l’ammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2980 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2980 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUBBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
R.G. n. 17839/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente generi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.