Attenuanti Generiche: Il Ricorso è Inammissibile se i Motivi sono Vaghi
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale in molti processi penali, poiché può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, la loro richiesta deve essere supportata da argomentazioni solide e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza e la genericità dei motivi di ricorso possano portare a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole di gravi reati, tra cui detenzione illegale di armi, ricettazione e falso.
Nonostante la doppia condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: La Richiesta di Attenuanti Generiche
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si concentrava su due punti fondamentali:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti nella loro massima estensione, senza fornire, a loro dire, una motivazione adeguata.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la sentenza d’appello per un presunto vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, ritenendola omessa, insufficiente o carente.
In sostanza, la strategia difensiva puntava a ottenere uno sconto di pena attraverso il riconoscimento di circostanze favorevoli all’imputato che, secondo la difesa, non erano state adeguatamente considerate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ma hanno ritenuto che il ricorso stesso mancasse dei requisiti minimi per essere discusso.
Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Stato Respinginto
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare per la sua decisione. I giudici hanno evidenziato che le argomentazioni presentate dalla difesa erano deboli su entrambi i fronti.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano già spiegato in modo coerente e logico perché non potessero essere concesse. Essi non avevano riscontrato alcun elemento positivo a favore dell’imputato; al contrario, avevano dato rilievo dirimente alla condotta tenuta e alla gravità dei reati commessi. Di fronte a questa solida motivazione, la difesa si è limitata a insistere sulla necessità del riconoscimento delle attenuanti con argomentazioni definite dalla Corte come ‘marcatamente aspecifiche e assertive’, ovvero generiche e basate su mere affermazioni, senza contestare puntualmente le ragioni della Corte d’Appello.
Anche il secondo motivo, relativo al presunto vizio di motivazione, è stato giudicato infondato a causa della ‘vaghezza contenutistica delle doglianze’. In pratica, le critiche alla sentenza d’appello erano troppo generiche per essere prese in considerazione, specialmente a fronte di una sentenza che la Cassazione ha invece ritenuto corretta e puntuale nelle sue argomentazioni.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice lamentela generica. Deve invece essere un atto tecnico, in cui si individuano con precisione i vizi della decisione impugnata e si forniscono argomentazioni giuridiche specifiche a supporto delle proprie tesi. La richiesta di attenuanti generiche non fa eccezione: non basta chiederle, bisogna indicare gli elementi concreti e positivi che ne giustificherebbero la concessione, contestando in modo puntuale le eventuali motivazioni contrarie dei giudici. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con l’ulteriore conseguenza della condanna a sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
La Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando i motivi presentati sono generici, vaghi o non specificano in modo puntuale i vizi della sentenza impugnata, come nel caso di specie dove le argomentazioni della difesa sono state ritenute ‘aspecifiche e assertive’.
È sufficiente chiedere le circostanze attenuanti generiche per ottenerle?
No, non è sufficiente. I giudici devono individuare elementi positivi concreti per concederle. In questo caso, la condotta dell’imputato e la natura dei fatti commessi sono stati considerati elementi ostativi al loro riconoscimento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2578 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati in materia di armi, ricettazione e falso a lui ascritti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, articolando due distinti motivi, a mezzo dei quali lamenta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sia la sussistenza del vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa, insufficiente o carente motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al motivo inerente alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall’imputato, quanto la stessa natura dei fatti commessi. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Per ciò che attiene al secondo motivo, rileva la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – in assenza di ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.