Attenuanti Generiche: i Criteri per l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il mancato riconoscimento delle attenuanti non può essere contestato in Cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Questo caso offre spunti preziosi per comprendere la discrezionalità del giudice di merito e i confini del ricorso per cassazione.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato avverso la sentenza di una Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un errore di valutazione da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo che sussistessero elementi per una riduzione di pena.
La difesa del ricorrente ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte una diversa lettura degli elementi processuali, con l’obiettivo di ottenere una riconsiderazione del giudizio espresso dalla Corte territoriale. Tuttavia, il ricorso si è scontrato con i paletti procedurali che caratterizzano il giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte di Cassazione e le ragioni dell’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la propria funzione di giudice della legge e non del fatto. I Supremi Giudici hanno chiarito che le censure proposte dal ricorrente non erano consentite in sede di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare nel merito le prove e le circostanze del caso, come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa. Tentare di contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche attraverso una nuova valutazione dei fatti si traduce in una richiesta inammissibile, poiché esula dalle competenze della Corte.
L’Importanza della Motivazione sulle attenuanti generiche
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni sufficienti e non illogiche. I giudici di merito avevano adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, concludendo per l’assenza di elementi positivamente apprezzabili che potessero giustificare la concessione del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che la sentenza d’appello aveva evidenziato aspetti negativi tali da escludere la concessione delle attenuanti. In particolare, era stata sottolineata una peculiare intensità del dolo, desumibile dalle modalità della condotta, e una non lieve inclinazione a delinquere del soggetto. Di fronte a una motivazione così strutturata, che dà conto delle ragioni del diniego in modo logico e aderente alle risultanze processuali, ogni ulteriore censura in sede di legittimità diventa impraticabile. La decisione della Corte d’Appello, pertanto, è stata ritenuta incensurabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è espressione di un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Tale giudizio può essere sindacato in Cassazione solo in caso di vizio di motivazione, ovvero quando questa sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è invece possibile, tramite il ricorso, sollecitare una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto. La pronuncia, infine, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti per compiere una nuova valutazione di merito.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla mancanza di elementi positivamente apprezzabili e, al contrario, sulla presenza di elementi negativi, quali una peculiare intensità del dolo e una non lieve inclinazione a delinquere dell’imputato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2532 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2532 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto da NOME COGNOME, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento de attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficie e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr pagina 5 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che difettavano elemen positivamente apprezzabili in tal senso e che la condotta era stata commessa co modalità tali da lasciarne cogliere una peculiare intensità del dolo e una non inclinazione a delinquere);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.