Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2479 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2479 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 2 novembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di furto loro ascritto al capo 1) perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela, per l’effetto rideterminando la pena applicata nei loro confronti, in relazione ai residui reati, nella misura di anni due, giorni dieci di reclusione ed euro 706,66 di multa (COGNOME NOME) e in anni due di reclusione ed euro 666,67 di multa (COGNOME NOME).
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, ‘a mezzo dei loro difensori, rispettivamente deducendo: violazione di legge per intervenuta improcedibilità dell’azione penale derivante dal decorso del termine di due anni previsto per la definizione del giudizio di appello; violazione di legge e vizio di motivazione per carente indicazione dei criteri di determinazione della pena; violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante (COGNOME NOME); violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (COGNOME NOME).
I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. E’, in primo luogo, manifestamente infondata l’introduttiva censura dedotta da COGNOME NOME, considerato che, nel caso di specie, non può essere applicata la norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen., con conseguente necessità di valutazione dell’eventuale decorso del termine di improcedibilità, trattandosi di fatti commessi in data anteriore al 2020, e cioè il 30 marzo 2018.
2.2. Il Collegio osserva, poi, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 5), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o
prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.3. La motivazione resa dalla Corte di appello, infine, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto (cfr. p. 5), le ragioni per cui il giudice di se grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. a COGNOME NOME, ovvero di non porre le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza in favore di COGNOME NOME, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente