Attenuanti Generiche: Perché la Cassazione Può Dichiarare Inammissibile il Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali della decisione di un giudice penale. Ma cosa succede quando un imputato, condannato in primo e secondo grado, si vede negare questo beneficio e decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre una risposta chiara: se la motivazione del giudice di merito è logica e ben argomentata, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Un imputato veniva condannato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa, per una serie di reati contro il patrimonio. Nonostante la condanna, i giudici dei primi due gradi di giudizio avevano ritenuto di non concedergli le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Ritenendo ingiusta questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello.
Il Ricorso e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
Il ricorso si basava sull’idea che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, omettendo di applicare quel beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Le attenuanti generiche sono, per loro natura, uno strumento che permette al giudice di adattare la sanzione al caso concreto, tenendo conto di aspetti del reato o della personalità del reo non previsti da specifiche attenuanti.
Tuttavia, la concessione o il diniego di questo beneficio rientra in un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta. La questione centrale portata davanti alla Cassazione era quindi se questa motivazione fosse sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo in modo netto i confini del proprio giudizio. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo proposto dall’imputato non era deducibile in quella sede.
Il Collegio ha osservato che la Corte di Appello aveva fornito una motivazione chiara, logica e coerente con le risultanze processuali per giustificare il diniego delle attenuanti generiche. In particolare, i giudici di secondo grado avevano spiegato le ragioni per cui non ritenevano di concedere il beneficio. Poiché tale motivazione era priva di vizi logici evidenti o contraddizioni, la valutazione compiuta non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia immune da vizi. Una motivazione che spiega in modo plausibile perché le attenuanti non sono state concesse è, di per sé, sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la battaglia per il riconoscimento delle attenuanti generiche si gioca e si conclude quasi esclusivamente nei gradi di merito. Il ricorso per cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo, a meno che non si riesca a dimostrare un’assoluta mancanza di motivazione o una sua palese illogicità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso che rientrino strettamente nei limiti del giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, non è possibile riesaminare nel merito tale decisione. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Se la motivazione è presente e coerente, la valutazione è insindacabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare le sentenze di merito?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo ruolo non è quello di giudicare nuovamente i fatti del processo, ma di verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2473 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2473 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERRETO SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 6 giugno 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, comma 1, 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen. (capo A); 110, 81 cpv., 61 n. 2, 493ter, comma 1, cod. pen. (capo B).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente