Attenuanti Generiche: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui presupposti per il loro riconoscimento e sui motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso basato sul loro diniego.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione a tale diniego, ritenuto ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca sul nascere per ragioni procedurali. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era generico e reiterativo, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo specifico e puntuale la logica della decisione impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche sono state negate?
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un atto di mera clemenza, né un diritto dell’imputato. La loro concessione è un potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato sulla base di una valutazione complessiva di elementi concreti.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, completa e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato due aspetti cruciali:
1. La personalità dell’imputato: Questa era stata desunta dai suoi numerosi precedenti penali, che indicavano una propensione a delinquere e una mancanza di resipiscenza.
2. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi, nel corso del processo, elementi favorevoli all’imputato (come un comportamento processuale collaborativo, un’ammissione di responsabilità o un tentativo di risarcimento) che potessero giustificare una riduzione di pena.
La Cassazione ha evidenziato come il ricorso non abbia saputo contrapporre a questa solida motivazione argomenti specifici, limitandosi a una critica generica e ripetitiva, insufficiente a scalfire la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per ottenere le attenuanti generiche non basta semplicemente richiederle. È necessario che emergano elementi positivi e concreti che il giudice possa valutare. La sola incensuratezza non è sufficiente, così come la presenza di precedenti penali costituisce un forte ostacolo.
Dal punto di vista processuale, la decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e non meramente ripetitivi. Un ricorso per Cassazione deve attaccare la logica della sentenza impugnata, evidenziandone le contraddizioni o le mancanze, e non può limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la loro concessione non costituisce un diritto, ma rappresenta un provvedimento discrezionale del giudice, basato sulla valutazione di elementi concreti.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego può essere giustificato sulla base della personalità negativa dell’imputato, come desumibile dai suoi precedenti penali, e dall’assenza di qualsiasi elemento positivo da valutare a suo favore.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è considerato generico e reiterativo?
Se il ricorso si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4761 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4761 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione non solo della personalità dell’imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell’assenza di elementi positivi da valutare, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 6-7) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025