Attenuanti Generiche: L’Inammissibilità del Ricorso Meramente Reiterativo
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adattare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico e il loro diniego deve essere adeguatamente motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione su questo tema, stabilendo che un ricorso meramente ripetitivo delle argomentazioni già esposte è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso per Cassazione verteva proprio su questo punto: il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo che avessero errato nel non riconoscergli il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza offre spunti di riflessione cruciali per comprendere come deve essere strutturato un ricorso in Cassazione. Le ragioni dell’inammissibilità sono state articolate su tre pilastri fondamentali.
Ricorso Reiterativo e Mancanza di Confronto
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura ‘reiterativa’ del ricorso. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e valutate dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, l’atto di ricorso non spiegava perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse sbagliato, ma si limitava a ripetere una richiesta già respinta. Questo atteggiamento processuale non è consentito in sede di legittimità, dove il giudizio non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
La Motivazione Logica del Giudice di Merito nel Negare le Attenuanti Generiche
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso era anche manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, infatti, era tutt’altro che illogica o carente. I giudici di secondo grado avevano giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento a elementi concreti e sintomatici, come la presenza di ‘plurimi precedenti penali’ a carico dell’imputato. Inoltre, avevano già tenuto conto di un profilo di minor gravità del fatto, concedendo l’ipotesi lieve del reato. La motivazione era quindi esente da evidenti vizi logici.
Il Principio di Diritto sulla Valutazione degli Elementi
Infine, la Cassazione ha richiamato un suo consolidato principio di diritto: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della sua decisione. Tutti gli altri elementi si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, i precedenti penali sono stati ritenuti l’elemento decisivo per escludere il beneficio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle istanze di merito. Deve invece consistere in una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). Insistere su argomenti già vagliati e respinti senza un’analisi critica della decisione contestata conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi essere mirata e specifica per il giudizio di legittimità, pena la sua totale inefficacia.
Per quale motivo un ricorso per la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è meramente reiterativo, cioè se si limita a ripetere gli stessi argomenti già presentati nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e se risulta manifestamente infondato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’appello per negare le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte d’appello ha negato le attenuanti basandosi su elementi specifici come la presenza di plurimi precedenti penali a carico del ricorrente e il fatto che fosse già stata concessa l’ipotesi lieve del reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4589 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4589 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità in quanto del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello di Bologna evidenzia gli elementi sintomatici volti a giustificare il diniego delle relative circostanze, anche con riferimento alla presenza di plurimi precedenti penali ed alla concessione della ipotesi lieve in relazione al fatto contestato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1366/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO