Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso che sollevava questioni cruciali in materia processuale e sostanziale, in particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali. La decisione ribadisce principi consolidati e offre importanti chiarimenti sulla valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere e sui limiti del sindacato di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’impugnazione si fondava su tre distinti motivi:
1. Violazione di una norma processuale: Si contestava l’errata applicazione dell’art. 344-bis del codice di procedura penale.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Eccessività della pena: Si riteneva la sanzione inflitta sproporzionata, con una motivazione considerata carente.
Questi motivi sono stati sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione, che li ha esaminati nel dettaglio per valutarne la fondatezza.
La Valutazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, giudicando tutti i motivi manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del secondo e terzo motivo, strettamente connessi. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato il diniego sulla presenza di “numerosi precedenti penali”, un fattore considerato preponderante e tale da assorbire ogni altra valutazione.
La discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il motivo relativo all’eccessività della pena è stato respinto. La Suprema Corte ha ricordato che la graduazione della sanzione è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, esercitato nel rispetto degli artt. 132 e 133 del codice penale, non può essere oggetto di una nuova valutazione di merito in sede di legittimità. La censura è ammessa solo qualora la determinazione della pena sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni punto per punto, respingendo ogni doglianza del ricorrente.
In primo luogo, ha chiarito che l’art. 344-bis c.p.p., introdotto dalla L. 134/2021, trova applicazione solo per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Poiché il reato oggetto del procedimento era stato commesso nel 2017, la norma non era applicabile, rendendo il primo motivo manifestamente infondato.
Successivamente, la Corte ha affrontato il tema delle attenuanti generiche, richiamando la propria giurisprudenza costante. Ha affermato che è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi per la decisione, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri. La valorizzazione dei numerosi precedenti penali come ostacolo alla concessione del beneficio è stata quindi ritenuta una motivazione congrua e legittima.
Infine, per quanto riguarda la congruità della pena, la Corte ha ribadito che la sua valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Una censura in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione è palesemente illogica o arbitraria, non se mira semplicemente a ottenere una nuova e più favorevole valutazione della pena.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame conferma alcuni capisaldi del diritto penale e processuale. In primo luogo, la non retroattività delle norme processuali sfavorevoli. In secondo luogo, il peso determinante dei precedenti penali nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Infine, i ristretti limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla quantificazione della pena.
Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni di merito, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I precedenti penali possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la presenza di numerosi precedenti penali è un elemento ritenuto decisivo e sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche, senza che il giudice debba analizzare tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli.
È possibile contestare l’eccessività della pena davanti alla Corte di Cassazione?
È possibile solo se si dimostra che la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. Non è sufficiente sostenere semplicemente che la pena sia troppo alta, poiché la sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice.
L’art. 344-bis del codice di procedura penale si applica a tutti i reati?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base alla L. 134/2021, l’art. 344-bis si applica solo ai procedimenti di impugnazione per reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Per i reati commessi prima di tale data, questa norma non è applicabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4483 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BORDIGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 344-bis cod. proc. pen., risult manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l’art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134, dispone che l’art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, mentre il reato per cui si procede risulta commesso in data 7 febbraio 2017;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01)- nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano escluso le suddette diminuenti per la presenza di numerosi precedenti penali (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
osservato che parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenendola eccessiva, avendo i giudici di merito congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 3) ;
che, a tal proposito, deve ribadirsi l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente