Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato all’Inammissibilità
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la decisione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui tale decisione può essere contestata in sede di legittimità, sottolineando come un ricorso basato su una mera rivalutazione dei fatti sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto in concorso, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato a una pena di quattro mesi di reclusione e 120,00 euro di multa. Entrambi i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
A fronte della doppia conferma della condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava proprio la violazione dell’art. 62-bis c.p., lamentando l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla natura stessa del motivo di ricorso, ritenendolo non proponibile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Attenuanti Generiche non è un Giudizio di Fatto
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la valutazione sulla concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Il suo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici della Cassazione hanno osservato che la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata per giustificare il diniego del beneficio. La motivazione è stata giudicata “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”. Pertanto, il tentativo della difesa di sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaminati nei gradi precedenti si traduce in una richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato quindi considerato inammissibile perché proponeva un motivo non deducibile in quella sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Limiti del Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico della motivazione, come una manifesta illogicità o una contraddizione insanabile.
In assenza di tali vizi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito, che accerta i fatti e valuta le circostanze, e il giudizio di legittimità, che ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una semplice rivalutazione dei fatti che, a parere del ricorrente, giustificherebbero la concessione delle attenuanti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava nel merito la decisione della Corte d’Appello, la cui motivazione sul diniego delle attenuanti è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi giuridici. Un simile motivo non è proponibile in sede di legittimità, che non può riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000,00 euro) a favore della Cassa delle ammende, in quanto non sono state individuate ragioni per esonerarlo da tale pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 25/01/1963
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell’8 luglio 2022 con cui La Placa NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente