Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15699 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nonché alle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre le circostanze attenuanti generiche, l’invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali, l’assenza di ravvedimento personale e di altri elementi positivamente valutabili, la pervicacia dimostrata durante l’azione di fuoco, l’intensità del dolo, la gravità del fatto (assalto armato commesso in ora centrale della giornata ed in pieno centro abitato), l’elevatissima pericolosità del soggetto, elementi considerati nel loro complesso assai più pregnanti della consegna spontanea della pistola, della rinunzia parziale ai motivi di appello, della tardiva ammissione dei fatti nonché del versamento di una esegua somma di denaro eseguito in favore della persona offesa.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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