Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma il diniego basato sulla personalità del reo
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e la sua negazione, se ben motivata, è difficilmente contestabile in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il motivo principale del gravame era la censura per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore del proprio assistito. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, fondando la propria decisione su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato come il motivo di ricorso fosse una mera riproposizione di una censura già adeguatamente confutata nel grado precedente. La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto irrilevanti le argomentazioni difensive e aveva basato il diniego sulla personalità del ricorrente. Quest’ultimo risultava gravato da precedenti condanne per reati della stessa natura e si era reso responsabile di numerosi altri crimini contro il patrimonio, sia prima che dopo la commissione del fatto per cui si procedeva. Questo quadro delineava una personalità incline al delitto, elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che, se supportato da una motivazione logica e non contraddittoria, diventa insindacabile in sede di Cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto esente da ‘manifesta illogicità’. Il riferimento alla personalità negativa del reo, desunta dai suoi numerosi e specifici precedenti penali, costituisce una giustificazione adeguata e sufficiente per negare il beneficio. La Cassazione ha richiamato un proprio precedente (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008) per rafforzare questo orientamento, ribadendo che non è suo compito riesaminare nel merito le valutazioni operate dai giudici dei gradi inferiori quando queste sono logicamente argomentate.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un importante principio per la pratica forense: un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, senza evidenziare una palese illogicità nella motivazione, è destinato all’inammissibilità. La decisione ha conseguenze pratiche significative per l’imputato, che non solo vede confermata la condanna, ma viene anche onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo sottolinea l’importanza di fondare i ricorsi su vizi di legittimità concreti e non su una semplice speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti.
Quando il diniego delle attenuanti generiche non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione?
Quando la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione che non appare manifestamente illogica, come nel caso in cui si basi sulla personalità negativa dell’imputato e sui suoi precedenti penali.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha valutato la personalità del ricorrente, evidenziando che era già stato condannato per reati della stessa specie e si era reso responsabile di numerosi altri reati contro il patrimonio sia prima che dopo i fatti per cui si procedeva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutate dall Corte di appello che, dwahmi~ ha apprezzato come non rilevanti le allegazioni della difesa, fondando il rigetto del gravame sulla personalità del ricorrente, già gravato da reati d stessa specie e resosi responsabile, sia prima che dopo i fatti, di numerosi altri reati con patrimonio;
che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificat da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in . favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.