Attenuanti Generiche: Perché la Cassazione Può Dichiarare Inammissibile il Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro richiesta in sede di appello non può essere una mera formalità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità necessari per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un imputato condannato in primo grado per furto aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva confermato la responsabilità penale, bilanciando una circostanza attenuante (l’aver risarcito il danno) come equivalente all’aggravante contestata e alla recidiva dell’imputato. La pena finale era stata fissata in sei mesi di reclusione e 180,00 euro di multa.
L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse formulato in modo tale da non poter essere esaminato.
Le Motivazioni: la richiesta di attenuanti generiche deve essere specifica
Il cuore della pronuncia risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d’appello non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata sul diniego delle attenuanti generiche in due specifiche situazioni:
1. Quando i motivi di appello ripropongono gli stessi argomenti già presentati e respinti dal giudice di primo grado, senza aggiungere nuovi elementi di valutazione.
2. Quando si insiste genericamente per il riconoscimento delle attenuanti senza addurre alcuna ragione particolare a sostegno della richiesta.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente era caduto proprio in questa seconda ipotesi, presentando una doglianza generica. La richiesta di attenuanti non era supportata da argomentazioni specifiche che potessero stimolare una nuova e diversa valutazione da parte del giudice.
Questo orientamento si fonda sulla necessità di garantire l’efficienza del processo, evitando che i gradi di impugnazione diventino una ripetizione sterile di argomenti già vagliati. L’appello e il ricorso per cassazione richiedono motivi specifici che critichino puntualmente le decisioni dei giudici precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere sempre circostanziata e supportata da elementi concreti. Non è sufficiente una semplice lamentela. È necessario indicare al giudice quali sono gli aspetti positivi della condotta (processuale ed extra-processuale) o della personalità dell’imputato che meriterebbero una riduzione di pena.
Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma espone l’imputato a conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, un’impugnazione non adeguatamente motivata si traduce in un danno sia processuale che economico.
Il giudice d’appello è sempre obbligato a motivare il diniego delle attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, non è tenuto a farlo quando i motivi di impugnazione ripropongono gli stessi elementi già respinti in primo grado o quando la richiesta è avanzata senza addurre alcuna particolare e specifica ragione.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo caso specifico?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, commesso in concorso con un’altra persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. COGNOME è stato ritenuto responsabile (in concorso con NOME COGNOME che non ha proposto ricorso) del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen, in danno della RAGIONE_SOCIALE, è stata applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. valutata equivalente alla ritenuta aggravante e alla recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, COGNOME è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 180,00 di multa.
Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando – come è avvenuto nel caso di specie – si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, COGNOME, Rv. 182959).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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