Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 18933 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ribadendo la natura della Corte Suprema come giudice della legge e non del fatto.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il primo ricorrente lamentava esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel negargli tale beneficio. Il secondo ricorrente, invece, sollevava due questioni: la prima relativa a una presunta violazione di legge e a un vizio di motivazione sull’affermazione della sua responsabilità penale; la seconda, simile a quella del primo ricorrente, contestava il diniego delle attenuanti generiche, della circostanza della speciale tenuità del danno e l’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che distinguono nettamente tra la valutazione del fatto, riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e il controllo di legittimità, di competenza esclusiva della Cassazione.
Le Motivazioni: Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Analizzando il ricorso del primo imputato, la Corte chiarisce un punto cruciale: le attenuanti generiche non sono una “benevola e discrezionale concessione” del giudice. Al contrario, il loro riconoscimento deve basarsi su “situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen.” che presentino “connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena”.
Di conseguenza, il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con la semplice “assenza di elementi o circostanze di segno positivo”. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato alcun elemento positivo che il giudice di merito avesse trascurato, limitandosi a dolersi della decisione. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni: Tentativo di Rivalutazione e Ricorso Reiterativo
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha respinto entrambi i motivi.
Il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una “rivalutazione delle fonti probatorie” e a una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Il secondo motivo, relativo alle attenuanti e alla recidiva, è stato giudicato “reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza muovere una “specifica critica” alle motivazioni della sentenza impugnata. Anche questa prassi conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei paletti che delimitano il giudizio di cassazione. Emerge con chiarezza che per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non basta una generica richiesta di clemenza, ma è necessario indicare specifici elementi positivi che il giudice di merito avrebbe ignorato. Inoltre, il ricorso non può mai trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, né può limitarsi a riproporre sterilmente le stesse doglianze già respinte nei gradi precedenti. Per avere successo, l’impugnazione deve individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, criticandola in modo puntuale e argomentato.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche quando non emergono elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. La loro concessione non è un atto di benevolenza, ma il riconoscimento di situazioni specifiche e rilevanti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un motivo di ricorso si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
Se un motivo di ricorso è meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dal giudice d’appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, esso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERvIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessicne” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo – si veda pag. 4 della sent. impugnata (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01);
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con corretti argomenti logici e giuridici – si vedano le pagine 3-4 sent. impugnata -, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento disattendendo l’alternativa versione difensiva già prospettata;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della c.d. “speciale tenuità del danno”, nonché l’applicazione della recidiva, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata – si vedano le pagine 4-5 sent. impugnata -;
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Preskdente