Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e carenza di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.; violazione di legge e carenza dimotivazione con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. non avendo i giudici di merito riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto de presente giudizio e quelli di cui alla sentenza della Corte d’appello di Venezia irrevocabile il 10/1/2018.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Considerato che la Corte d’appello ha condiviso la motivazione del primo giudice in ordine alla non meritevolezza della concessione del beneficio delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di resipiscenza e della negativa personalità dell’imputato, gravato da altri precedenti;
considerato che le argomentazioni sostenute dalla difesa sono state valutate ai fini dell’applicazione di una pena più benevola, in assenza di elementi idonei a consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che la concessione del beneficio invocato richiede concreti elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. “esterna”, che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l’assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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