Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche e di altri istituti premiali, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui viene valutato un ricorso su questi temi, sottolineando l’importanza della specificità delle censure e il peso della personalità dell’imputato. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di una Corte d’Appello. La difesa contestava principalmente due punti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la corte di merito non aveva motivato adeguatamente le proprie decisioni, ignorando elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, fornendo chiarimenti importanti sui limiti del giudizio di Cassazione.
Primo Motivo: La Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso, relativo alla non punibilità per tenuità del fatto, è stato considerato ‘indeducibile’. I giudici hanno osservato che la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la gravità della condotta dell’imputato, definita ‘aggressiva e violenta’, un fattore che di per sé osta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Un ricorso che non critica efficacemente tale motivazione è considerato solo ‘apparente’ e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio diniego su tre pilastri:
1. La personalità dell’imputato.
2. Le particolari modalità aggressive della condotta.
3. I plurimi precedenti penali.
Secondo la Suprema Corte, questi elementi sono più che sufficienti a giustificare la decisione, rendendo irrilevanti o comunque superati tutti gli altri fattori che la difesa avrebbe voluto far valere. La motivazione della corte di merito è stata quindi giudicata logica e priva di vizi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I motivi devono essere specifici, criticando in modo puntuale e argomentato le eventuali illogicità o violazioni di legge della sentenza impugnata; una mera riproposizione delle tesi difensive è destinata all’inammissibilità.
In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Quando la decisione di diniego è ancorata a elementi concreti e rilevanti come la gravità del comportamento, la personalità negativa e i precedenti penali dell’imputato, la motivazione è considerata solida e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così non specifico ma solo apparente.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della valutazione negativa di elementi decisivi quali la personalità dell’imputato, le modalità particolarmente aggressive della sua condotta e i suoi numerosi precedenti penali.
È sufficiente la personalità dell’imputato a negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basando la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti, senza dover analizzare ogni altro elemento favorevole o sfavorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9009 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMERAMBO) nato il 06/06/1979
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto il comportamento dell’imputato gravemente aggressivo e violento impedendo, di conseguenza, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (si veda in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che genericamente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, la personalità dell’imputato, le particolari modalità aggressive della condotta e, infine, i plurim precedenti penali da cui risulta essere gravato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri elementi da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle spese processuali e ammende.
Roma, 18/02/2025