Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle e Perché il Ricorso Rischia l’Inammissibilità
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata e la sua negazione, se ben motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. L’ordinanza n. 25165/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su motivi generici e ripetitivi sia destinato all’inammissibilità.
Il Fatto e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato lamentava, tra le altre cose, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. La Corte territoriale aveva respinto tali richieste, motivando la propria decisione sulla base dei numerosi precedenti penali del soggetto per reati contro il patrimonio e della particolare gravità della condotta contestata.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi principali:
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore del ricorrente.
2. Eccessività della pena: Si criticava la pena inflitta, ritenendola sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Entrambi i motivi sono stati però ritenuti infondati e, in definitiva, inammissibili dalla Suprema Corte, che ha colto l’occasione per ribadire principi consolidati in materia.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo a conclusioni nette.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici. La legge non impone al giudice di merito di prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente, invece, che il giudice si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, i precedenti penali e la gravità della condotta sono stati considerati elementi prevalenti e sufficienti a giustificare il diniego, rendendo superflua l’analisi di altri aspetti.
Sul secondo motivo, concernente l’eccessività della pena, la Corte ha rilevato la sua manifesta infondatezza. Il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. La Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello, ma deve consistere in una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziandone gli eventuali errori di diritto o i vizi di motivazione. In assenza di una tale critica, il motivo è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali. Primo, il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, e la sua decisione, se supportata da una motivazione logica e non contraddittoria basata su elementi decisivi, è insindacabile in Cassazione. Secondo, il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate in appello. La conseguenza di un ricorso generico è la sua dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni mirate e tecnicamente fondate.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi (come i precedenti penali e la gravità del fatto), motivando la sua scelta in modo logico. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati e respinti in appello?
No, non è possibile. Un ricorso in Cassazione che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la motivazione di quest’ultima, è considerato generico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME , h;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 2, ove si stigmatizzano i vari precedenti penal per reati contro il patrimonio e la particolare gravità della condotta), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base dell’eccessività del trattamento sanzionatorio, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 2, ove si evidenzia che non sono state individuate esigenze di riduzione della pena a fronte della gravità del fatto e dell’elevata capacità a delinquere dell’imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024
Il con gAere est.
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