Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e della persona. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27581/2024) ci offre l’occasione per ribadire i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità proprio su questo tema. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici supremi.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Nonostante i giudici di secondo grado avessero già operato una riduzione della pena rispetto alla condanna di primo grado, la difesa lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. Il ricorso per Cassazione si fondava essenzialmente su questo unico motivo, già peraltro sollevato in appello in termini definiti dalla stessa Cassazione come ‘insuperabilmente generici’.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che l’individuazione della pena più adeguata e la valutazione sulla sussistenza delle attenuanti generiche sono attività che rientrano nel cosiddetto ‘giudizio di fatto’. Questo tipo di valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte di Appello) e non può essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione.
Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza d’appello, per quanto sintetica, era da considerarsi ‘congrua e non contraddittoria’. I giudici di secondo grado avevano infatti giustificato la misura della pena facendo riferimento a specifici elementi, quali ‘l’intensità del dolo, la capillarità dell’organizzazione e la fragilità della vittima’.
Secondo la Cassazione, una volta che il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente, questa non può essere messa in discussione, anche se non si sofferma analiticamente su ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati dalla difesa. In altre parole, non è necessario che il giudice confuti punto per punto ogni argomento difensivo; è sufficiente che dal complesso della motivazione emergano le ragioni che hanno guidato la decisione sulla pena. Contestare questa valutazione significherebbe chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, compito che le è precluso.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche può trovare accoglimento in sede di legittimità solo in casi eccezionali, ad esempio quando la motivazione della sentenza impugnata sia totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria. Al di fuori di queste ipotesi, la decisione del giudice di merito è insindacabile. La pronuncia, pertanto, serve da monito: un ricorso basato su contestazioni generiche o che mira a una rivalutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Generalmente no. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un ‘giudizio di fatto’ riservato ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione della sentenza precedente è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non per chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria per la sua decisione sulla pena, avendo già considerato elementi come l’intensità del dolo e la fragilità della vittima. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa significa che la motivazione del giudice deve essere ‘congrua e non contraddittoria’?
Significa che le ragioni fornite dal giudice a sostegno della sua decisione devono essere logiche, coerenti e sufficienti a spiegare il percorso decisionale seguito. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore dell’imputato, ma la motivazione nel suo complesso deve risultare razionale e comprensibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, di analogo contenuto, a firma degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presentati nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo per entrambi gli atti di impugnazione, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (già dedotta in termini insuperabilmente generici in sede di gravame), non è consentito in sede di legittimità, poiché l’individuazione della pena più adeguata e la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. sono oggetto di un giudizio di fatto, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria (come nel caso di specie, nel quale comunque si è ridotta la pena rispetto al primo grado, cfr. p. 3 sull’intensità del dolo, la capillar dell’organizzazione e la fragilità della vittima,), non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente