Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il ‘No’ e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, offrendo al giudice la discrezionalità di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve fondarsi su elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27574/2024, ribadisce i confini entro cui deve muoversi sia la valutazione del giudice di merito sia l’ammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale, la quale aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due elementi principali:
1. La diversa tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto del reato.
2. Il considerevole numero di dosi che si sarebbero potute ricavare da tali sostanze.
Secondo i giudici di secondo grado, questi fattori indicavano una gravità del fatto tale da non giustificare una mitigazione della pena, nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputata.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la valutazione della Corte d’Appello è stata ritenuta “non manifestamente illogica” e, pertanto, non censurabile in Cassazione. La scelta di negare le attenuanti generiche sulla base della natura e della quantità dello stupefacente rientra pienamente nella valutazione di merito del giudice, che ha ritenuto questi elementi prevalenti su altri potenzialmente favorevoli all’imputata.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata a sostenere le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione scatta quando non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come chiarito anche da una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto per la valutazione di fatto operata dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non entra nel merito di decidere se le attenuanti generiche dovessero essere concesse o meno; si limita a controllare che la decisione del giudice precedente sia stata giustificata con argomentazioni logiche e coerenti con le prove processuali. La considerazione della tipologia e quantità di sostanze stupefacenti è un criterio valido e pertinente per valutare la gravità del reato e, di conseguenza, per decidere sulla concessione delle attenuanti.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: lo stato di incensuratezza non costituisce, di per sé, un elemento che obbliga il giudice a concedere le attenuanti. La legge stessa lo prevede. Sebbene l’assenza di precedenti penali sia un fattore positivo, esso deve essere valutato insieme a tutte le altre circostanze del caso, e può essere superato da elementi di segno contrario, come la particolare gravità del fatto-reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. Evidenzia che un ricorso in Cassazione basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare la valutazione dei fatti senza dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere costruiti in modo rigoroso, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su una mera rilettura dei fatti. Per l’imputato, questa decisione ribadisce che la speranza di ottenere una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche dipende da una valutazione complessiva della propria condotta e della gravità del reato, e che lo stato di incensuratezza, da solo, non è una garanzia.
Quando può essere negato il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Il riconoscimento può essere negato quando il giudice di merito, attraverso una valutazione dei fatti non manifestamente illogica, ritiene che elementi di gravità del reato (come la tipologia e la quantità di sostanze stupefacenti) prevalgano su eventuali circostanze a favore dell’imputato.
Essere incensurati è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo quanto affermato nell’ordinanza, che richiama un’espressa previsione di legge, lo stato di incensuratezza non è, da solo, un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel aver causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione della diversa tipologia di sostanze stupefacenti e del numero di dosi ricavabili, e, comunque, non ravvisando elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati nel ricorso, tale non essendo, per espressa previsione di legge, lo stato di incensuratezza;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 coi proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.