Attenuanti Generiche e Recidiva: La Cassazione Fissa i Limiti del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei limiti al ricorso presentato da un imputato, in particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva. La decisione chiarisce come la discrezionalità del giudice di merito sia ampia e difficilmente contestabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e coerente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato lamentava principalmente due aspetti: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione della recidiva. A suo avviso, i giudici dei gradi precedenti non avevano adeguatamente considerato gli elementi a suo favore che avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più mite.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi di doglianza sollevati dalla difesa. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente i confini del giudizio in Cassazione, il quale non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti già esaminati nel merito.
Attenuanti Generiche e il Potere Discrezionale del Giudice
Uno dei punti centrali dell’ordinanza riguarda la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito circa la concessione o il diniego di tali circostanze è ampiamente discrezionale e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione fornita è priva di evidenti illogicità.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano negato le attenuanti basando la loro decisione su elementi ritenuti decisivi. La Corte ha specificato che non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli considerati prevalenti, superando implicitamente tutti gli altri. Un ricorso che si limiti a contestare questa scelta di merito, senza individuare un vizio logico nel ragionamento del giudice, è destinato all’inammissibilità.
La Valutazione della Recidiva
Anche il motivo relativo alla contestazione della recidiva è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva basato la sua valutazione sui precedenti penali dell’imputato per fatti analoghi, sulla sua “spiccata capacità a delinquere” e sulla sua tendenza a ricadere nel reato nonostante i periodi di detenzione già scontati.
La Cassazione ha confermato la correttezza di questo approccio, spiegando che la valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Il giudice deve, invece, esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. Questo esame, condotto secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, serve a verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due pilastri. In primo luogo, il rispetto per l’autonomia del giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali, come la personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti. In secondo luogo, la corretta interpretazione dei presupposti per l’applicazione della recidiva, che richiede un’analisi qualitativa e non meramente quantitativa dei precedenti penali, volta a comprendere se essi rivelino una reale e attuale pericolosità sociale del soggetto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Per gli imputati e i loro difensori, emerge la chiara indicazione che le argomentazioni a sostegno delle attenuanti generiche devono essere solidamente presentate e provate nei gradi di merito. Contestare il diniego in Cassazione è possibile solo dimostrando una palese illogicità nella motivazione del giudice, un compito spesso arduo. La decisione, inoltre, sottolinea come la recidiva non sia un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata sulla personalità criminale dell’imputato e sul legame tra i suoi trascorsi giudiziari e il nuovo delitto commesso.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
No, non è generalmente consentito se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Come valuta il giudice la sussistenza della recidiva?
Il giudice non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma esamina in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se esista una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applic delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legitti manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 3 esente da evi illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo c necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti d o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli riten comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito, valorizzando i precedenti penali dell’imputato per fatti an sua spiccata capacità a delinquere e la ricaduta nel reato, nonostante i periodi di d in misura cautelare, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità de sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esam concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra i procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa co criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qu criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 giugno 2024
NOME 7fiperiali