Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione o meno delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità su questo tema, chiarendo quando un ricorso che contesta il diniego di tali circostanze debba essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. A suo avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso mirava quindi a ottenere una nuova valutazione che portasse a una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche è una prerogativa esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità, salvo in casi eccezionali. La Cassazione, infatti, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni sulle attenuanti generiche
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione chiara e priva di evidenti illogicità per giustificare il diniego delle attenuanti. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva specificato l’assenza di elementi positivamente valutabili che potessero giustificare una riduzione della sanzione, confermando così la decisione del giudice di primo grado.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio giurisprudenziale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi. Una volta che il giudice ha esposto le ragioni fondanti della sua decisione, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi dalla sua valutazione complessiva.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in esame ha conseguenze pratiche significative. Chi intende impugnare una sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere consapevole che non è sufficiente lamentare una semplice mancata valutazione di alcuni elementi. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica, contraddittoria o inesistente, un compito assai arduo. In assenza di tali vizi, il ricorso in Cassazione su questo punto è destinato all’inammissibilità. L’esito per il ricorrente è stato, infatti, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo gravame.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestare la mancata applicazione delle attenuanti generiche non è un motivo consentito in sede di legittimità quando la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione esente da vizi logici evidenti. Inoltre, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare le pagine 2 e della sentenza impugnata dove il giudice di merito, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha correttamente motivato relativamente al diniego dell predette attenuanti specificando che non sono stati ravvisati element positivamente valutabili ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatori di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al ‘pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 04/06/2024